Art. 3.
                    Caratteristiche dei programmi

  1.  I programmi devono prevedere attivita' di sviluppo sperimentale
ovvero  di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi
di  cui  al  punto  5.5  della  disciplina  comunitaria, comprendenti
eventualmente  anche  attivita' di ricerca industriale. In ogni caso,
l'importo  dei  costi  agevolabili  relativi alla ricerca industriale
deve  essere  inferiore  al  50%  del totale dei costi agevolabili. I
programmi devono concludersi con la realizzazione e la qualificazione
di  un  prototipo  del  prodotto  e/o  servizio  innovativo che abbia
validita' industriale.
  2.  Nel  caso  di  programmi  che prevedono anche l'innovazione dei
processi   e  dell'organizzazione  nei  servizi,  il  prototipo  puo'
rappresentare  una  regola procedurale, un modello, una metodologia o
un   concetto   commerciale   che  si  possa  riprodurre  in  maniera
sistematica  e,  ove  possibile,  omologare  e  depositare;  in  tali
programmi  non  sono  ammesse  le  modifiche  ordinarie  o periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi  esistenti  e  altre  operazioni  in corso, anche quando tali
modifiche   rappresentino   miglioramenti;   devono   inoltre  essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l'innovazione dell'organizzazione deve essere legata all'uso e
allo   sfruttamento   delle   tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione;
    b) l'innovazione   dei   processi   o   dell'organizzazione  deve
rappresentare  una novita' o un sensibile miglioramento rispetto allo
stato  dell'arte  del  settore  interessato  nell'Unione  europea. La
novita'  puo'  essere  dimostrata anche sulla base di una descrizione
dettagliata  dell'innovazione,  comparata  con  le altre tecniche dei
processi   o  dell'organizzazione  attualmente  utilizzate  da  altre
imprese dello stesso settore;
    c) il  progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione
deve  comportare  un  grado  di  rischio  evidente. Tale rischio puo'
essere    dimostrato,   alternativamente,   in   termini   di   costi
dell'attivita'  rispetto al fatturato dell'impresa che lo propone, di
tempo  necessario  per  sviluppare il nuovo processo, di utili attesi
dall'innovazione  del  processo rispetto ai costi delle attivita', di
probabilita' di insuccesso.
  3.  Ciascun  programma deve essere realizzato in forma congiunta da
piu' soggetti di cui all'art. 4 comma 1, attraverso espliciti accordi
di  collaborazione,  formalizzati o da formalizzare mediante appositi
contratti   e/o   la  costituzione  di  consorzi  e  altre  forme  di
associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono
essere descritti nella proposta di massima di cui all'art. 8, comma 1
e  nel  programma  definitivo  di  cui  all'art.  10  comma 1, devono
regolamentare  i  rapporti  tra  le  parti  per  la realizzazione del
programma  e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attivita'
da  realizzare,  anche  in  termini  di  costi  da sostenere, nonche'
dimostrare   la  rilevanza  della  sua  partecipazione  ai  fini  del
raggiungimento  degli  obiettivi  del programma. Il subappalto non e'
considerato  una collaborazione effettiva. Gli accordi possono essere
formalizzati  anche  successivamente alla presentazione del programma
definitivo  e  comunque  prima  della  sottoscrizione  del decreto di
concessione di cui all'art. 11, comma 3.
  4.  Alla  data  di  presentazione  del  programma  definitivo  deve
risultare   sottoscritto  un  esplicito  accordo  che  definisca  con
chiarezza  gli  aspetti  relativi  alla proprieta' e all'utilizzo dei
risultati.
  5.  Per  ogni  programma  deve  essere  individuata, tra le imprese
partecipanti,   quella   che   assume  il  ruolo  di  «referente  del
programma»,   con   il   compito   di  raccogliere  e  coordinare  la
documentazione  di  tutti  i  soggetti  partecipanti  e  di  tenere i
rapporti  con  il  Ministero; qualora il programma preveda un modello
gestionale  che  fa  capo  ad un «primo proponente», intendendosi per
tale  l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del
programma stesso e della sua attuazione, quest'ultima assume anche il
ruolo di referente nei confronti del Ministero.
  6.  L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun
programma  non  puo'  essere  inferiore  a  6  milioni di euro. Per i
programmi  nei  quali tutte le imprese partecipanti sono classificate
come  micro  o  piccole imprese, secondo i criteri di cui all'art. 2,
comma 1,  lettera d),  i costi agevolabili complessivi possono essere
inferiori  a  6  milioni  di  euro,  fino  ad un limite minimo di 2,5
milioni  di  euro;  tali  programmi concorrono esclusivamente ai fini
della graduatoria di cui all'art. 10, comma 10 lettera a), alla quale
e' riservata la quota di risorse di cui all'art. 6, comma 2.
  7.  Ai  fini  dell'ammissibilita' i programmi devono essere avviati
successivamente  alla  presentazione  del programma definitivo di cui
all'art. 10 comma 1, ferma restando la possibilita' che i beneficiari
abbiano  effettuato  studi  di  fattibilita' antecedenti i cui costi,
tuttavia,  non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni.  Per le grandi
imprese  e  per  i programmi che prevedono innovazione dei processi e
dell'organizzazione  nei  servizi  deve  essere  altresi'  dimostrato
l'effetto   di   incentivazione  dell'aiuto,  fornendo  nel  predetto
programma  definitivo  le  informazioni  previste  dal  punto 6 della
disciplina comunitaria.
  8. La data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non
oltre  30  giorni  dalla sottoscrizione del decreto di concessione di
cui  all'art.  11,  comma 3 ed essere comunicata al Ministero, a cura
del   «referente   del  programma»,  con  apposita  dichiarazione.  I
programmi  agevolati  hanno  una  durata  non  superiore  a  36  mesi
dall'avvio  del  programma, fatti salvi casi particolari per i quali,
su  richiesta  del  «referente  del  programma»,  il  Ministero  puo'
disporre  un  incremento  temporale non superiore a 6 mesi qualora ne
valuti  la necessita' in relazione alle difficolta' intervenute nella
realizzazione,   alle   caratteristiche   tecniche  del  programma  e
all'effettiva  possibilita'  di ultimazione dello stesso nel rispetto
delle condizioni prestabilite.
  9. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo
di  ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero
lo  svolgimento di attivita' di ricerca contrattuale, svolga un ruolo
qualificato  e  coerente con gli obiettivi del programma. L'organismo
di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione.