Art. 3. Caratteristiche dei programmi 1. I programmi devono prevedere attivita' di sviluppo sperimentale ovvero di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi di cui al punto 5.5 della disciplina comunitaria, comprendenti eventualmente anche attivita' di ricerca industriale. In ogni caso, l'importo dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale deve essere inferiore al 50% del totale dei costi agevolabili. I programmi devono concludersi con la realizzazione e la qualificazione di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validita' industriale. 2. Nel caso di programmi che prevedono anche l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, il prototipo puo' rappresentare una regola procedurale, un modello, una metodologia o un concetto commerciale che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare; in tali programmi non sono ammesse le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'innovazione dell'organizzazione deve essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nell'ottica di modificare l'organizzazione; b) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novita' o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nell'Unione europea. La novita' puo' essere dimostrata anche sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore; c) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale rischio puo' essere dimostrato, alternativamente, in termini di costi dell'attivita' rispetto al fatturato dell'impresa che lo propone, di tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, di utili attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi delle attivita', di probabilita' di insuccesso. 3. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da piu' soggetti di cui all'art. 4 comma 1, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere descritti nella proposta di massima di cui all'art. 8, comma 1 e nel programma definitivo di cui all'art. 10 comma 1, devono regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione del programma e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attivita' da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonche' dimostrare la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma. Il subappalto non e' considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione del programma definitivo e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'art. 11, comma 3. 4. Alla data di presentazione del programma definitivo deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprieta' e all'utilizzo dei risultati. 5. Per ogni programma deve essere individuata, tra le imprese partecipanti, quella che assume il ruolo di «referente del programma», con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i soggetti partecipanti e di tenere i rapporti con il Ministero; qualora il programma preveda un modello gestionale che fa capo ad un «primo proponente», intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, quest'ultima assume anche il ruolo di referente nei confronti del Ministero. 6. L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma non puo' essere inferiore a 6 milioni di euro. Per i programmi nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), i costi agevolabili complessivi possono essere inferiori a 6 milioni di euro, fino ad un limite minimo di 2,5 milioni di euro; tali programmi concorrono esclusivamente ai fini della graduatoria di cui all'art. 10, comma 10 lettera a), alla quale e' riservata la quota di risorse di cui all'art. 6, comma 2. 7. Ai fini dell'ammissibilita' i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione del programma definitivo di cui all'art. 10 comma 1, ferma restando la possibilita' che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilita' antecedenti i cui costi, tuttavia, non sono ammissibili alle agevolazioni. Per le grandi imprese e per i programmi che prevedono innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi deve essere altresi' dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto, fornendo nel predetto programma definitivo le informazioni previste dal punto 6 della disciplina comunitaria. 8. La data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'art. 11, comma 3 ed essere comunicata al Ministero, a cura del «referente del programma», con apposita dichiarazione. I programmi agevolati hanno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del «referente del programma», il Ministero puo' disporre un incremento temporale non superiore a 6 mesi qualora ne valuti la necessita' in relazione alle difficolta' intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all'effettiva possibilita' di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite. 9. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attivita' di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma. L'organismo di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione.