Art. 4.
                  Soggetti beneficiari e requisiti

  1.  Possono  beneficiare  delle  agevolazioni previste dal presente
decreto, per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3:
    a)  le  imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle
attivita' rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49,
50,  51  e 53, della classificazione delle attivita' economiche ISTAT
2007;
    b) gli organismi di ricerca.
  2.  Possono  essere  destinatari delle agevolazioni anche imprese e
organismi   di  ricerca  costituiti  all'estero  e  che  non  abbiano
istituito   una   sede  secondaria  con  rappresentanza  stabile  nel
territorio italiano, ai quali potra' essere concessa complessivamente
una  quota  non  superiore al 15% del contributo assegnato all'intero
programma.  La  partecipazione  di  tali  soggetti  al programma deve
essere  rilevante  al fine di garantire un'alta qualita' ed una forte
innovativita'  dello  stesso nel suo insieme e di assicurare vantaggi
agli  altri  soggetti  in  termini  di trasferimento di conoscenze ed
utilizzo dei risultati raggiunti.
  3.  Qualora  siano  coinvolti  nella  realizzazione  del  programma
soggetti  diversi  da  quelli  indicati  ai  commi 1  e  2,  la  loro
partecipazione  e'  valutata  in  relazione ai vantaggi che la stessa
apporta  al  programma  nel  suo  complesso, fermo restando che detti
soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste.
  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  lettera a),  alla  data  di
presentazione  della  proposta di massima di cui all'art. 8, comma 1,
devono:
    a)  essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese;
    b)  essere  nel  pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere sottoposti a procedure concorsuali, ne' essere in liquidazione
volontaria;
    c)   trovarsi   in   regime  di  contabilita'  ordinaria,  ovvero
impegnarsi  ad operare con tale regime entro la data di presentazione
del programma definitivo di cui all'art. 10 comma 1;
    d)   non   rientrare   tra   coloro   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente,  non  rimborsato  o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
    e) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche,
del  lavoro,  sulla  prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell'ambiente;
    f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta', cosi'
come  definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per
il  salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese in difficolta'
(2004/C  244/02)  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea del 1° ottobre 2004.