Art. 4. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 3: a) le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attivita' rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2007; b) gli organismi di ricerca. 2. Possono essere destinatari delle agevolazioni anche imprese e organismi di ricerca costituiti all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potra' essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all'intero programma. La partecipazione di tali soggetti al programma deve essere rilevante al fine di garantire un'alta qualita' ed una forte innovativita' dello stesso nel suo insieme e di assicurare vantaggi agli altri soggetti in termini di trasferimento di conoscenze ed utilizzo dei risultati raggiunti. 3. Qualora siano coinvolti nella realizzazione del programma soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, la loro partecipazione e' valutata in relazione ai vantaggi che la stessa apporta al programma nel suo complesso, fermo restando che detti soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste. 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), alla data di presentazione della proposta di massima di cui all'art. 8, comma 1, devono: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, ne' essere in liquidazione volontaria; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria, ovvero impegnarsi ad operare con tale regime entro la data di presentazione del programma definitivo di cui all'art. 10 comma 1; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente; f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta', cosi' come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004.