Art. 5. Spese ammissibili e costi agevolabili 1. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le attivita' di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo sperimentale e di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, nella misura congrua e pertinente, riguardano: a) il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purche' impiegati per la realizzazione del programma. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto «a progetto»; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; nel caso di attivita' di innovazione dell'organizzazione nei servizi, gli strumenti e le attrezzature sono esclusivamente quelli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonche' i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; e) spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato; f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.