Art. 6. Risorse finanziarie, forma ed intensita' delle agevolazioni 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto le risorse finanziarie disponibili sono pari a 190 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo assegnata al Progetto di innovazione industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» con il decreto di ripartizione delle risorse dell'8 febbraio 2008 citato in premessa. 2. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro, e' riservata alla formazione della graduatoria di cui all'art. 10, comma 10, lettera a). 3. L'importo di cui al comma 1 potra' essere integrato con risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitivita' 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, che saranno utilizzate per la concessione di agevolazioni a fronte di programmi riferibili alle regioni di intervento del PON medesimo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); l'ammissibilita' al cofinanziamento del PON sara' determinata sulla base delle condizioni in esso stabilite. Il Ministero si riserva di comunicare alle imprese interessate l'ammissione al cofinanziamento ed eventuali limitazioni o prescrizioni aggiuntive che da questo derivano. 4. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributi diretti alla spesa. 5. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto ai costi agevolabili. Le intensita' di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state___aid/legislation/referenc e rates.html 6. Le intensita' di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, sono pari al 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e al 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale. Esse sono determinate per ciascun soggetto beneficiario in misura corrispondente ai relativi costi agevolabili. 7. Le intensita' di cui al comma 6 sono maggiorate come segue: a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) fino a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%, di 10 punti percentuali per tutte le categorie di soggetti beneficiari indicate all'art. 4, comma 1, se alla realizzazione del programma partecipano almeno sette imprese indipendenti l'una dall'altra e se risultano rispettate le seguenti condizioni: 1) nessuna impresa che partecipa al programma sostiene da sola piu' del 70% dei costi agevolabili del programma; 2) il programma prevede la collaborazione di almeno tre PMI. 8. Le intensita' di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, per i costi relativi all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie imprese e al 35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono beneficiare di dette agevolazioni soltanto se il programma prevede la partecipazione di PMI che sostengono almeno il 30% del totale dei costi agevolabili. 9. Nel caso in cui gli organismi di ricerca siano beneficiari delle agevolazioni, il Ministero verifichera' l'eventuale sussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della disciplina comunitaria. Per gli organismi di ricerca che svolgono attivita' sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attivita' e i relativi costi e finanziamenti. 10. Il contributo concedibile non potra' superare l'importo di 10 milioni di euro per l'intero programma e di 2 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario. Per i programmi di cui all'art. 3, comma 6, comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei quali tutte le imprese partecipanti sono classificate come micro o piccole imprese, secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), i predetti limiti sono, rispettivamente, di 5 milioni e di 1 milione di euro. 11. Ai fini del calcolo del contributo concedibile si seguono le seguenti fasi: a) i costi agevolabili sono attualizzati all'anno solare di concessione e distinguendo tra i costi relativi alle attivita' di ricerca industriale, quelli relativi alle attivita' di sviluppo sperimentale e quelli di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi; ai fini dell'attualizzazione si considera convenzionalmente il tasso vigente al momento della formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, comma 10; b) a tali importi attualizzati si applicano le rispettive intensita' di aiuto previste nel presente articolo, ottenendo l'importo massimo attualizzato del contributo concedibile; c) tale importo viene rivalutato con riferimento al piano delle erogazioni corrispondente agli stati di avanzamento definiti e ritenuti validi in istruttoria. 12. L'ammontare del contributo concesso e' rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensita' massime indicate ai precedenti commi 6, 7 e 8, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'art. 11 non possono in ogni caso essere aumentate.