Art. 6.
     Risorse finanziarie, forma ed intensita' delle agevolazioni

  1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
le risorse finanziarie disponibili sono pari a 190 milioni di euro, a
valere  sulla  quota  di risorse del Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo  assegnata  al  Progetto  di  innovazione industriale «Nuove
Tecnologie per il Made in Italy» con il decreto di ripartizione delle
risorse dell'8 febbraio 2008 citato in premessa.
  2.  Una  quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 25 milioni di
euro,  e' riservata alla formazione della graduatoria di cui all'art.
10, comma 10, lettera a).
  3.  L'importo di cui al comma 1 potra' essere integrato con risorse
del  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  Ricerca e Competitivita'
2007-2013  (asse  1  obiettivo  operativo  4.1.1.2),  approvato dalla
Commissione  europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007,
che saranno utilizzate per la concessione di agevolazioni a fronte di
programmi  riferibili  alle  regioni  di  intervento del PON medesimo
(Campania,   Calabria,   Puglia   e   Sicilia);  l'ammissibilita'  al
cofinanziamento del PON sara' determinata sulla base delle condizioni
in esso stabilite. Il Ministero si riserva di comunicare alle imprese
interessate  l'ammissione al cofinanziamento ed eventuali limitazioni
o prescrizioni aggiuntive che da questo derivano.
  4. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei
limiti   stabiliti  dalla  disciplina  comunitaria,  nella  forma  di
contributi diretti alla spesa.
  5.   La  misura  delle  agevolazioni  e'  definita  in  termini  di
intensita'  massime  rispetto  ai costi agevolabili. Le intensita' di
aiuto  sono  calcolate  in  termini  di equivalente sovvenzione lordo
(ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto come percentuale
del  valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e
le  agevolazioni  erogabili  in  diverse  rate  sono  attualizzati al
momento  della concessione applicando il tasso di riferimento vigente
alla  stessa  data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul
sito                                                        internet:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state___aid/legislation/referenc
e   rates.html
  6.  Le  intensita' di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, sono
pari al 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale
e  al  25%  per quelli relativi allo sviluppo sperimentale. Esse sono
determinate    per    ciascun   soggetto   beneficiario   in   misura
corrispondente ai relativi costi agevolabili.
  7. Le intensita' di cui al comma 6 sono maggiorate come segue:
    a) di  10  punti  percentuali  per le medie imprese e di 20 punti
percentuali per le piccole imprese;
    b) fino  a  concorrenza  di un'intensita' massima dell'80%, di 10
punti  percentuali  per  tutte  le  categorie di soggetti beneficiari
indicate  all'art.  4,  comma 1,  se alla realizzazione del programma
partecipano  almeno  sette imprese indipendenti l'una dall'altra e se
risultano rispettate le seguenti condizioni:
      1)  nessuna impresa che partecipa al programma sostiene da sola
piu' del 70% dei costi agevolabili del programma;
      2) il programma prevede la collaborazione di almeno tre PMI.
  8.  Le intensita' di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, per i
costi relativi all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei
servizi,  sono pari al 15% per le grandi imprese, al 25% per le medie
imprese  e  al  35% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono
beneficiare di dette agevolazioni soltanto se il programma prevede la
partecipazione  di  PMI  che  sostengono almeno il 30% del totale dei
costi agevolabili.
  9. Nel caso in cui gli organismi di ricerca siano beneficiari delle
agevolazioni,  il  Ministero  verifichera' l'eventuale sussistenza di
aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della disciplina
comunitaria.  Per gli organismi di ricerca che svolgono attivita' sia
di natura economica che non economica devono risultare identificabili
e  distinguibili  i  due  tipi  di  attivita'  e  i  relativi costi e
finanziamenti.
  10.  Il  contributo concedibile non potra' superare l'importo di 10
milioni  di  euro  per  l'intero programma e di 2 milioni di euro per
ciascun  soggetto  beneficiario.  Per  i programmi di cui all'art. 3,
comma 6,  comportanti costi agevolabili di importo complessivo pari o
superiore a 2,5 milioni di euro e inferiore a 6 milioni di euro e nei
quali  tutte  le  imprese partecipanti sono classificate come micro o
piccole  imprese,  secondo  i  criteri  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera d),  i  predetti limiti sono, rispettivamente, di 5 milioni e
di 1 milione di euro.
  11.  Ai  fini  del calcolo del contributo concedibile si seguono le
seguenti fasi:
    a) i  costi  agevolabili  sono  attualizzati  all'anno  solare di
concessione  e  distinguendo  tra  i costi relativi alle attivita' di
ricerca  industriale,  quelli  relativi  alle  attivita'  di sviluppo
sperimentale    e    quelli    di    innovazione   dei   processi   e
dell'organizzazione  nei  servizi;  ai  fini  dell'attualizzazione si
considera   convenzionalmente  il  tasso  vigente  al  momento  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 10, comma 10;
    b) a   tali  importi  attualizzati  si  applicano  le  rispettive
intensita'   di  aiuto  previste  nel  presente  articolo,  ottenendo
l'importo massimo attualizzato del contributo concedibile;
    c) tale  importo  viene rivalutato con riferimento al piano delle
erogazioni  corrispondente  agli  stati  di  avanzamento  definiti  e
ritenuti validi in istruttoria.
  12. L'ammontare del contributo concesso e' rideterminato al momento
dell'ultima  erogazione  a  saldo ai fini della verifica del rispetto
delle intensita' massime indicate ai precedenti commi 6, 7 e 8, sulla
base   dei   costi  effettivamente  sostenuti  per  anno  solare.  Le
agevolazioni  concesse  con il decreto di cui all'art. 11 non possono
in ogni caso essere aumentate.