Art. 9. Istruttoria delle proposte di massima 1. Il Ministero trasmette all'Agenzia le domande con le relative proposte di massima, per l'avvio della fase di valutazione, ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 4 comunica alla stessa l'elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta di massima di cui all'art. 8, comma 1, quelle spedite o inoltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonche' quelle redatte in difformita' dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni. 2. L'Agenzia esamina le proposte di massima entro 45 giorni dal termine di cui all'art. 8, comma 4, valutandone la validita' tecnologica e competitiva sulla base dei criteri di seguito indicati: a) validita' e coerenza rispetto alle finalita' dell'intervento di cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualita' del programma e alla sua rispondenza alle finalita' e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 1; b) innovazione nello sviluppo tecnologico e/o organizzativo, valutata con riferimento al grado di definizione e di chiarezza degli obiettivi del programma, all'innovativita' rispetto allo stato dell'arte e al grado di innovazione (radicale, incrementale), nonche' al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico e/organizzativo; c) completezza e adeguatezza del partenariato, valutata con riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, alla qualita' e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma proposto (anche in termini di capitale umano ed infrastrutture tecnologiche), alla complementarieta' e bilanciamento delle competenze; d) ricadute potenziali in termini tecnologici e di competitivita', valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere e settori industriali, nonche' in termini di valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca, di trasversalita' applicativa e di potenzialita' nel mobilitare filiere e sistemi di imprese. 3. L'Agenzia formula per ciascuna proposta di massima un giudizio articolato, evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 2. Le proposte di massima che ottengono un giudizio positivo sono ammesse alla fase di presentazione dei programmi definitivi. 4. Entro il termine di cui al comma 2, l'Agenzia trasmette i risultati della valutazione al Ministero, in conformita' agli schemi e procedure definiti ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2008, citato in premessa, relativo all'adozione del Progetto di Innovazione Industriale «Nuove Tecnologie per il Made in Italy». 5. Il Ministero comunica ai «referenti del programma» l'esito motivato della valutazione, comprensivo delle indicazioni tecniche eventualmente formulate dall'Agenzia e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle domande ammesse alla presentazione dei programmi definitivi. 6. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del citato decreto interministeriale del 6 marzo 2008, nel caso in cui l'Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell'avvio della fase di valutazione, l'attivita' di valutazione e' svolta dal Ministero, che si avvale del comitato di esperti ivi previsto.