Art. 9.
                Istruttoria delle proposte di massima

  1.  Il  Ministero  trasmette all'Agenzia le domande con le relative
proposte  di massima, per l'avvio della fase di valutazione, ed entro
i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui all'art.
8,  comma 4  comunica  alla  stessa  l'elenco delle domande risultate
complete  e regolari. Le domande incomplete della proposta di massima
di  cui  all'art.  8,  comma 1,  quelle  spedite  o inoltrate per via
elettronica  al  di  fuori  dei  termini,  nonche'  quelle redatte in
difformita'  dalla  modulistica  prescritta ovvero non utilizzando lo
specifico  software  messo  a  disposizione  dal  Ministero  non sono
ritenute  valide  e  sono  respinte  con specifica nota contenente le
relative motivazioni.
  2.  L'Agenzia  esamina  le  proposte di massima entro 45 giorni dal
termine   di  cui  all'art.  8,  comma 4,  valutandone  la  validita'
tecnologica e competitiva sulla base dei criteri di seguito indicati:
    a)  validita'  e coerenza rispetto alle finalita' dell'intervento
di  cui  al  presente decreto, valutata con riferimento alla qualita'
del  programma e alla sua rispondenza alle finalita' e agli ambiti di
intervento di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 1;
    b)  innovazione  nello  sviluppo  tecnologico  e/o organizzativo,
valutata con riferimento al grado di definizione e di chiarezza degli
obiettivi   del  programma,  all'innovativita'  rispetto  allo  stato
dell'arte e al grado di innovazione (radicale, incrementale), nonche'
al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico e/organizzativo;
    c)  completezza  e  adeguatezza  del  partenariato,  valutata con
riferimento  al  ruolo  previsto per i vari soggetti, alla qualita' e
rilevanza  delle  esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi
del  programma  proposto  (anche  in  termini  di  capitale  umano ed
infrastrutture  tecnologiche), alla complementarieta' e bilanciamento
delle competenze;
    d)    ricadute   potenziali   in   termini   tecnologici   e   di
competitivita',  valutate  con  riferimento  agli  impatti  attesi su
filiere  e  settori industriali, nonche' in termini di valorizzazione
delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e
della  ricerca,  di trasversalita' applicativa e di potenzialita' nel
mobilitare filiere e sistemi di imprese.
  3.  L'Agenzia  formula per ciascuna proposta di massima un giudizio
articolato,  evidenziando  in modo puntuale le motivazioni relative a
ciascuno  degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati
al comma 2. Le proposte di massima che ottengono un giudizio positivo
sono ammesse alla fase di presentazione dei programmi definitivi.
  4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 2, l'Agenzia trasmette i
risultati  della valutazione al Ministero, in conformita' agli schemi
e  procedure  definiti  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 3 del decreto
interministeriale  del  6 marzo  2008,  citato  in premessa, relativo
all'adozione   del   Progetto   di   Innovazione  Industriale  «Nuove
Tecnologie per il Made in Italy».
  5.  Il  Ministero  comunica  ai  «referenti  del programma» l'esito
motivato  della  valutazione,  comprensivo delle indicazioni tecniche
eventualmente   formulate  dall'Agenzia  e  pubblica  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana l'elenco delle domande ammesse
alla presentazione dei programmi definitivi.
  6. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del citato
decreto interministeriale del 6 marzo 2008, nel caso in cui l'Agenzia
non  sia  pienamente  operativa  al  momento dell'avvio della fase di
valutazione,  l'attivita' di valutazione e' svolta dal Ministero, che
si avvale del comitato di esperti ivi previsto.