Art. 3.
  1.  All'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, dopo le parole «70 ore mensili»
e'  aggiunto  il  seguente  periodo  «ovvero,  qualora  si  tratti di
personale   con   qualifica   dirigenziale,   rispetto  al  quale  e'
autorizzata    la   corresponsione   di   una   speciale   indennita'
onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo  trattamento  di missione,
forfettariamente  parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di
70  ore  di  lavoro straordinario diurno spettante al personale delle
Forze di Polizia di qualifica corrispondente».