Art. 3. 1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1° ottobre 2002, dopo le parole «70 ore mensili» e' aggiunto il seguente periodo «ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, rispetto al quale e' autorizzata la corresponsione di una speciale indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario diurno spettante al personale delle Forze di Polizia di qualifica corrispondente».