Art. 4.
                 (Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agii esami con gli stessi
poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattiva  di  cui  all'articolo  133 del codice di
procedura penale.
  2.  La  Commissione  puo'  richiedere  copie  di  atti  e documenti
relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso presso l'autorita'
giudiziaria o altri organismi inquirenti.
  3.  Sulle  richieste  di  cui  al  comma  2 l'autorita' giudiziaria
provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  4.  Qualora  l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione
atti   coperti   dal   segreto,  richiedendone  il  mantenimento,  la
Commissione dispone la segretazione degli atti.
  5.   E'   sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
  6.  Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano
le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono
essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti
dal  segreto  gli  atti,  le  assunzioni  testimoniali  e i documenti
attinenti   a  procedimenti  giudiziari  nella  fase  delle  indagini
preliminari fino al termine delle stesse.