Art. 4. (Poteri e limiti della Commissione) 1. La Commissione procede alle indagini e agii esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattiva di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. 2. La Commissione puo' richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti. 3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. 4. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. 5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.