Art. 2.


                   Divieto di commercializzazione


  1.  I  pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia
semilavorati  che prodotti finiti contenenti formaldeide, non possono
essere  immessi  in  commercio  se la concentrazione di equilibrio di
formaldeide,  che  essi  provocano  nell'aria dell'ambiente di prova,
come  definito  dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, supera
il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3).