Art. 10.
                           Norma di rinvio

  1.  Per  la  disciplina dell'orario di lavoro ed in particolare per
far  fronte alle esigenze di servizio di carattere straordinario o di
emergenza  e  per  particolari  articolazioni  dell'orario  di lavoro
stesso, fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo di cui
all'art.   32,  comma  1,  lettera  a),  continua  ad  applicarsi  la
disciplina contrattuale vigente.