Art. 10. Norma di rinvio 1. Per la disciplina dell'orario di lavoro ed in particolare per far fronte alle esigenze di servizio di carattere straordinario o di emergenza e per particolari articolazioni dell'orario di lavoro stesso, fino alla sottoscrizione del nuovo accordo integrativo di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina contrattuale vigente.