Art. 15.
                        Assenze per malattia

  1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente
da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto  per  un  periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verra'
corrisposta  la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo
del  predetto  periodo  di  18 mesi si sommano le assenze allo stesso
titolo  verificatesi  nei  3  anni  precedenti  l'episodio morboso in
corso.
  2.  Superato  tale  periodo,  al  dipendente  che  ne  abbia  fatto
richiesta  puo'  essere  concesso,  in casi particolarmente gravi, un
ulteriore  periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara'
dovuta  retribuzione.  In  tale  ipotesi,  qualora  l'amministrazione
ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere
l'ulteriore  periodo,  procedera'  con  le  modalita'  previste dalle
disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue
condizioni  di  salute  anche  al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica  a
svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato
mediante  visita  medico-collegiale durante la quale l'interessato ha
diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
  3.  Superati  i  periodi  di  conservazione  del posto previsti dai
commi 1  e  2,  oppure  nel  caso  che,  a  seguito dell'accertamento
previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo
a  svolgere  qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione puo', salvo
particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
  4.  I  periodi  di  assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
  5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
  6.  Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti
per malattia e' il seguente:
    a) intera  retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le indennita'
pensionabili,  con  esclusione  di  ogni compenso accessorio comunque
denominato,  per  i  primi  9  mesi  di  assenza. Nell'ambito di tale
periodo,  al  dipendente competono anche gli istituti di retribuzione
fissa e ricorrente;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
    c) 50%   della  retribuzione  di  cui  alla  lettera a)  per  gli
ulteriori  6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
  7.  In  caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico
legale  dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad
esempio   l'emodialisi,   la   chemioterapia,   il   trattamento  per
l'infezione  da  HIV-AIDS  nelle  fasi  a basso indice di disabilita'
specifica  (attualmente  indice  di  Karnossky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia
i  relativi  giorni  di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla  competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
In  tali  giornate  il  dipendente ha diritto all'intera retribuzione
prevista dal comma 6, lettera a).
  8.  La  disciplina  di  cui  al  comma 7  si  applica ai mutilati o
invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile
alle  categorie  dalla  I  alla  V della Tabella A, di cui al decreto
legislativo  n.  834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la
cui   necessita',   relativamente   alla   gravita'  dello  stato  di
invalidita', sia debitamente documentata.
  9.   Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite  specialistiche  di  cui al comma 7,
l'Amministrazione  favorisce  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
  10.   Nel   caso  di  malattia  insorta  nell'arco  della  giornata
lavorativa  durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia
lasciato la sede di lavoro, la giornata non sara' considerata assenza
per  malattia  se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal
giorno  successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In
tale  ipotesi,  il dipendente, ai fini del completamento dell'orario,
recuperera'  le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalita'
con  il  dirigente,  anche  ai sensi dell'art. 27. Nel caso in cui il
certificato   medico   coincida   con   la  giornata  della  parziale
prestazione  lavorativa,  la  stessa  sara'  considerata  assenza per
malattia  e  il  dipendente  potra' invece utilizzare le ore lavorate
come riposo compensativo di pari entita'.
  11.  L'assenza  per  malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza  tempestivamente  e  comunque  all'inizio dell'orario di
lavoro  del  giorno  in  cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
  12.  Il  dipendente  e'  tenuto  a  recapitare  o  spedire  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  il  certificato medico di
giustificazione  dell'assenza,  nel rispetto della normativa vigente,
entro  i  due  giorni  successivi  all'inizio  della  malattia o alla
eventuale  prosecuzione  della  stessa. Qualora tale termine scada in
giorno   festivo   esso  e'  prorogato  al  primo  giorno  lavorativo
successivo.
  13.  L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi
delle  vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Azienda sanitaria locale.
  14.  Il  dipendente,  che durante l'assenza eventualmente dimori in
luogo   diverso   da  quello  di  residenza,  deve  darne  tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
  15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione  del  medico  curante  ad  uscire,  e'  tenuto a farsi
trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,  in ciascun
giorno,  anche  se  domenicale  o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
  16.  Qualora  il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',   dall'indirizzo   comunicato,   per  visite  mediche,
prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o per altri giustificati
motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, e' tenuto a
darne  preventiva  comunicazione  all'amministrazione, eccezion fatta
per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
  17.  I  controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal
servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
  18.  Nel  caso  in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  causata  da  responsabilita'  di terzi, il dipendente e'
tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto
di   recuperare  dal  terzo  responsabile  le  retribuzioni  da  essa
corrisposte  durante  il  periodo  di  assenza  ai sensi del comma 6,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.