Art. 21.
             Personale convocato per controlli sanitari

  1. Il personale convocato dalle Commissioni medico ospedaliere, dal
Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero  dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti
ai  sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
210/1984 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle
ore  impegnate oltre l'orario di lavoro, essendo equiparate ad orario
di servizio.