Art. 21. Personale convocato per controlli sanitari 1. Il personale convocato dalle Commissioni medico ospedaliere, dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro, essendo equiparate ad orario di servizio.