Art. 26. Tutela delle lavoratrici madri 1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attivita' lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attivita' - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico. 2. Le lavoratrici madri adibite al servizio di soccorso dovranno essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attivita' operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto. 3. Sono escluse dalla effettuazione di turni notturni le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 4. A domanda, la madre o il padre in situazione monoparentale puo' chiedere l'esonero dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio. 5. I genitori che espletano funzioni tecnico operative possono richiedere l'esonero dalla sovrapposizione completa dei turni fino a sei anni di eta' dei figli. 6. La lavoratrice madre con figli di eta' inferiore a tre anni, che ha proposto istanza per essere esonerata dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni, non puo' essere inviata in missione fuori sede per piu' di una giornata, senza il consenso. 7. Le lavoratrice madri, vincitrici di concorsi interni, con figli fino al 12° anno di eta', hanno la possibilita' di frequentare il corso di formazione presso la struttura didattica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco piu' vicina al luogo di residenza tra quelle in cui il corso stesso si svolge.