Art. 28. Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale 1. La formazione e' un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro. 2. Il massimo impulso alla formazione professionale viene garantito attraverso un sistema progressivo di attivita' formative volte ad accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio reso ai cittadini. 3. La formazione e' finalizzata esclusivamente ai compiti d'istituto, e' improntata a criteri di razionalita' che evitino sovrapposizioni e ripetizioni di processi, e' erogata in modo uniforme, garantendo la pari opportunita' di tutti i dipendenti. 4. L'attivita' formativa e' mirata inoltre al miglioramento del grado di autonomia dei lavoratori, in special modo di coloro che appartengono a qualifiche che prevedono compiti di direzione e coordinamento, ed a favorire l'adeguamento ai processi di riorganizzazione, ivi compresi i sistemi di informatizzazione. 5. I programmi formativi tengono conto: della normativa vigente da applicare; delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro; dell'obiettivo di far conseguire agli operatori il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere. 6. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici la cui durata e' stabilita per le singole qualifiche di accesso dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.