Art. 28.
Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale

  1. La formazione e' un fondamentale strumento di aggiornamento e di
crescita  professionale del personale in servizio, di inserimento nei
processi  organizzativi  del  personale  di  nuova  assunzione  e  di
garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro.
  2. Il massimo impulso alla formazione professionale viene garantito
attraverso  un  sistema  progressivo  di attivita' formative volte ad
accrescere l'efficacia e l'efficienza del servizio reso ai cittadini.
  3.   La   formazione   e'  finalizzata  esclusivamente  ai  compiti
d'istituto,  e'  improntata  a  criteri  di  razionalita' che evitino
sovrapposizioni  e  ripetizioni  di  processi,  e'  erogata  in  modo
uniforme, garantendo la pari opportunita' di tutti i dipendenti.
  4.  L'attivita'  formativa  e'  mirata inoltre al miglioramento del
grado  di  autonomia  dei  lavoratori,  in special modo di coloro che
appartengono  a  qualifiche  che  prevedono  compiti  di  direzione e
coordinamento,   ed   a   favorire   l'adeguamento   ai  processi  di
riorganizzazione, ivi compresi i sistemi di informatizzazione.
  5. I programmi formativi tengono conto:
    della normativa vigente da applicare;
    delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'ambiente
di  lavoro  e  delle  innovazioni  introdotte nell'organizzazione del
lavoro;
    dell'obiettivo  di  far  conseguire  agli  operatori il piu' alto
grado  di  operativita'  ed  autonomia  in relazione alle funzioni da
svolgere.
  6.  La  formazione  del  personale  di  nuova  assunzione si svolge
mediante  corsi  teorico-pratici  la  cui  durata e' stabilita per le
singole  qualifiche  di  accesso  dal  decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
  7.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni  dell'art.  142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.