Art. 29.
           Tavolo tecnico per la programmazione didattica

  1.  L'Amministrazione  istituisce  un  tavolo  tecnico, composto da
rappresentanti  dell'Amministrazione  stessa  e  delle Organizzazioni
sindacali  rappresentative,  allo  scopo  di  elaborare  un  progetto
generale della formazione da perseguirsi attraverso:
    l'attivazione   di   un   sistema  permanente  di  addestramento,
aggiornamento  e  qualificazione  di  tutto  il personale avvalendosi
anche di strumenti informatici e multimediali;
    l'attivazione  di  percorsi formativi di qualificazione collegati
ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree professionali;
    la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua
attivita'  formativa  sulla base di progetti individuati e funzionali
alle esigenze di servizio.
  2.  Il  tavolo  tecnico  individua  le  varie  tipologie  dei corsi
(basici,  di  aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione)
fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il
loro superamento.
  3.  Il  tavolo  tecnico determina i criteri per la realizzazione di
appositi    albi    di    formatori    suddivisi    per    le    aree
tematiche-disciplinari   ai   fini  dell'applicazione  dei  programmi
formativi sul territorio nazionale.