Art. 29. Tavolo tecnico per la programmazione didattica 1. L'Amministrazione istituisce un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione stessa e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione da perseguirsi attraverso: l'attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali; l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione collegati ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree professionali; la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua attivita' formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio. 2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento. 3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.