Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 2, comma 4, le misure
degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del  presente decreto
hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario
di   quiescenza,   normale   e   privilegiato,  sulla  indennita'  di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.  I  benefici  economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli  effetti  delle  indennita'  di  buonuscita  e di licenziamento,
nonche'  di  quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.  Le  misure  del  trattamento  stipendiale  di  cui  all'art. 2,
comma 2,  hanno  effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007.