Art. 32.
                     Contrattazione integrativa

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dagli  articoli 36  e 38 del
decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  la  contrattazione
integrativa  si  effettua  tra  l'Amministrazione e le organizzazioni
sindacali  firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto, sulle seguenti materie:
      in sede di Amministrazione centrale:
      a) criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale,   dei   turni  diurni  e  notturni  e  delle  turnazioni
particolari;
      b) criteri per la mobilita' del personale a domanda;
      c) linee  di indirizzo per 1'impiego del personale in attivita'
atipiche;
      d) linee  di  indirizzo  per  la  formazione  e l'aggiornamento
professionale;
      e) linee  di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza   sul   lavoro   e   per   la   gestione   delle  attivita'
socio-assistenziali del personale;
      in sede di Amministrazione locale:
      A) criteri  di  applicazione,  con riferimento ai tempi ed alle
modalita',  delle  normative  relative all'igiene, all'ambiente, alla
sicurezza  ed  alla  prevenzione  nei  luoghi di lavoro, nonche' alle
misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
      B) articolazione  delle tipologie dell'orario di lavoro secondo
i criteri definiti a livello nazionale.
  2.  Nelle  materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni
dall'inizio  delle  trattative  senza  che  sia  stato  raggiunto  un
accordo,  le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra
le parti, il termine e' prorogabile di altri 30 giorni.
  3.  La  contrattazione  integrativa  nazionale  non  puo' essere in
contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare
oneri  non  previsti  negli  strumenti  di  programmazione  annuale e
pluriennale  del  bilancio  della  Direzione  centrale per le risorse
umane  del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile;  le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  5.   Per   le  materie  oggetto  della  contrattazione  integrativa
nazionale  e  della  contrattazione  decentrata  a livello centrale e
periferico  si applica la normativa derivante dai relativi precedenti
accordi fino a quando non intervengano i successivi.