Art. 32. Contrattazione integrativa 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale: a) criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; b) criteri per la mobilita' del personale a domanda; c) linee di indirizzo per 1'impiego del personale in attivita' atipiche; d) linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale; e) linee di indirizzo per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; in sede di Amministrazione locale: A) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili; B) articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo i criteri definiti a livello nazionale. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri 30 giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.