Art. 40.
                    Permessi sindacali retribuiti

  1.  Per  l'espletamento  del  proprio  mandato,  il  personale  non
direttivo  e  non  dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica
di  dirigente  sindacale  in  seno  agli  organismi  direttivi  delle
organizzazioni   sindacali   rappresentative   di   cui   al  comma 2
dell'articolo 38,  non  collocato  in  distacco ai sensi del medesimo
articolo 38,  puo'  fruire  di  permessi  sindacali retribuiti con le
modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti   autorizzabili   a   favore  del  medesimo  personale  e'
determinato   in   24.585   ore.   Nelle   more   del   funzionamento
dell'organismo  di rappresentanza per il personale di cui al comma 1,
previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217,  resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 170  del predetto
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  3.  Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  continuano,  qualora non piu' rappresentative, a
fruire  dei  permessi  sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore
del  decreto  del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per
le   riforme   e   le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,
concernente  l'individuazione  della delegazione sindacale trattante,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.  In  tale  ipotesi,  ove  risulti una utilizzazione dei permessi
sindacali  in  misura  superiore  a  quella  spettante  pro  rata, al
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile  dovra'  essere  restituito il corrispettivo economico
delle ore di permesso non spettanti.
  4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai
commi 2  e  3  non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di
lavoro,  esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al
comma 1  a  riunioni  con  l'Amministrazione  su  formale  e  diretta
convocazione  di  quest'ultima,  limitatamente  al tempo strettamente
necessario alla partecipazione stessa.
  5.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali  tra  le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale  di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del
fuoco,   del   soccorso   pubblico  e  della  difesa  civile,  previo
accertamento  del  grado  di  rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali   legittimate   e   sentite   le   medesime  organizzazioni
legittimate, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero
delle  deleghe  complessivamente  conferite  all'Amministrazione  dal
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  per  la riscossione del
contributo  sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in cui si effettua la ripartizione.
  6.  Nel  periodo  1°  gennaio-31  marzo, in attesa della successiva
ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria,
la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente
previsto  nell'anno  precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
  7.   I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo devono darne comunicazione
scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore
prima,  tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione  autorizza  il  permesso  sindacale,  salvo che non
ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in
forma scritta.
  8.  La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
da  parte  del  dirigente  sindacale  rientra  nella  responsabilita'
dell'associazione  sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di
mancato  utilizzo  del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione
sindacale  interessata  provvedera' a dame comunicazione al dirigente
dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
  9.  Tenuto  conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
della  particolare  organizzazione  del Corpo nazionale di vigili del
fuoco,  per  il  personale  non  direttivo e non dirigente i permessi
sindacali  sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al
turno  di  servizio  giornaliero,  secondo  la  durata prevista dalla
programmazione  settimanale  e  non possono superare mensilmente, per
ciascun  dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con
esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
  10.   Nel   limite   del   50%   del   monte  ore  annuo  assegnato
dall'Amministrazione,  per il personale non direttivo e non dirigente
possono  essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al
limite  dei  nove  turni  giornalieri  per ciascun mese, previsti dal
comma precedente,  alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne
facciano  richiesta  nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile entro il termine di
trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza  il  cumulo  entro  quindici  giorni  dalla ricezione della
richiesta.
  11.  I  permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione e
sono  retribuiti,  con esclusione delle indennita' e dei compensi per
il   lavoro   straordinario   e  di  quelli  collegati  all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.