Art. 41. Adempimenti dell'Amministrazione 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo articolo 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo e' rilevato direttamente dalla busta paga del citato personale non direttivo e non dirigente, in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo, in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e' valida ai fini del calcolo della rappresentativita' non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalita', valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2007, evita di considerare, ai fini della rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo dell'Amministrazione di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilita' del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontra per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, eventualmente predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.