Art. 41.
                  Adempimenti dell'Amministrazione

  1.  Il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile  procede  all'accertamento delle deleghe per il
versamento  dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 35
del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2, e 40,
comma 5,   del   presente   decreto,   nelle   more   della  elezione
dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, previsto dal
medesimo  articolo 35. A tale scopo vengono presi in considerazione i
dati  associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel
repertorio   delle   organizzazioni   sindacali   esponenziali  degli
interessi  del  personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  con  rapporto  di  lavoro a tempo
indeterminato,  aggiornato  al 31 gennaio dello stesso anno in cui si
procede  alla  rilevazione.  Ai  fini  della  consistenza associativa
vengono  conteggiate  esclusivamente  le  deleghe  per  un contributo
sindacale  non  inferiore  allo  0,50%  dello stipendio. Ai sensi del
combinato  disposto  di  cui  all'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  il  dato  associativo  e'  espresso  dalla
percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto  al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
A  tale  fine,  non  conta  il  numero  dei  lavoratori  associati al
sindacato  ma  il  numero delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente  operate  in  busta  paga  tramite  delega  di  cui e'
titolare  il  soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo
e'  rilevato  direttamente  dalla busta paga del citato personale non
direttivo  e  non  dirigente,  in quanto solo a fronte del contributo
versato  la  delega  diviene  effettiva.  Al fine di contare anche le
deleghe  rilasciate  nel  mese  di dicembre  dell'anno di riferimento
della  rilevazione,  la lettura viene effettuata dalla busta paga del
mese  di gennaio  immediatamente successivo, in quanto, solo in essa,
sono  rilevabili  tutte  le  deleghe attive rilasciate entro l'ultimo
giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo dell'Amministrazione di
procedere   alla   trattenuta   del  contributo  sindacale  dal  mese
immediatamente  successivo  a  quello  del rilascio della delega. Nel
caso  in  cui  la  delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti
contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e'
valida  ai  fini  del  calcolo  della  rappresentativita' non essendo
dimostrata  la  sua  attivazione. Tale modalita', valida per tutte le
rilevazioni  e,  quindi,  anche  per  quella  in  corso relativa alla
raccolta  delle deleghe al 31 dicembre 2007, evita di considerare, ai
fini  della  rappresentativita', deleghe fittizie e cioe' quelle che,
eventualmente  rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di
dicembre,  sono  revocate  nei  primi  giorni  del successivo mese di
gennaio,  sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva.
L'obbligo   dell'Amministrazione   di  procedere  alla  tempestiva  e
corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la
responsabilita'  del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili
del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  nazionali i dati riferiti alle
predette  deleghe  e le incontra per la certificazione dei dati e per
la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere
riscontrati  errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso,
le  organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di
rettifica  in  un  apposito incontro con il predetto Dipartimento dei
vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, nel
corso  del quale si procede all'esame della documentazione presentata
ed  alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso
di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile invia, entro il
31 marzo  di  ciascun  anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per  la  riscossione  del  contributo  sindacale  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
utilizzando   modelli   e   procedure  informatizzate,  eventualmente
predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  Entro  il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili
del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando
modelli  di  rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  e'  tenuto  a  comunicare  al  Dipartimento della funzione
pubblica  gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e per
sindacato,  del  personale  che  ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
  3.  Entro  la  stessa  data  del  31 maggio  di  ciascun  anno,  il
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate
indicate  nel  comma 2,  e'  tenuto  a comunicare alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -Dipartimento  della  funzione pubblica gli
elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente,  con  l'indicazione  per ciascun nominativo della data in
cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate. Il
Dipartimento  della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dal presente decreto.
  4.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione   pubblica   puo'   disporre  ispezioni  nei  confronti  del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile  nel  caso  in  cui non ottemperi tempestivamente agli
obblighi  indicati  nei  commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per
l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dal  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ai sensi dell'articolo 38, comma 3, e dell'articolo 39,
comma 2.   Dell'inadempimento   risponde,  comunque,  il  funzionario
responsabile      del     procedimento     appositamente     nominato
dall'Amministrazione  competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3,
distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato
della  Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  6.  I  dirigenti  che  dispongono  o  consentono l'utilizzazione di
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.