Art. 7.
                         Orario di servizio

  1.  L'orario  di  servizio  delle  strutture  operative  centrali e
periferiche  in  cui  si  articola  il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  e' fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al capo
1,  titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto
all'attivita'  di  soccorso  svolge  turni  continuativi  di servizio
aventi,  in  linea  generale,  la  seguente  articolazione: 12 ore di
lavoro  diurno, 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno, 48 ore di
riposo.
  2.  Per  il personale impiegato in turni di servizio continuativo o
comunque non inferiori a 12 ore l'amministrazione stabilira' ai sensi
dell'art. 32:
    a) il  numero  di turni diurni e notturni da effettuare nel corso
dell'anno;
    b) il numero dei turni diurni e notturni di ferie;
    c) il  numero  di  turni  diurni e notturni di recupero delle ore
prestate in eccedenza all'orario ordinario.
  3.  L'orario  di  servizio  degli  uffici  non operativi centrali e
periferici  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' articolato al
fine   di   accrescere   l'efficienza   dell'amministrazione   e   di
razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico, tenendo presenti la
finalita'   e  gli  obiettivi  da  realizzare  e  le  prestazioni  da
assicurare,  secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze
della  utenza  in  generale  ed  in  ottemperanza  alla direttiva del
Ministro  dell'interno  del  21  giugno 2000. L'orario di servizio e'
fissato  dalle  ore  8  alle ore 18 su cinque giorni settimanali, dal
lunedi' al venerdi'.
  4.  Sono  fatti  salvi  gli uffici, servizi e unita' organizzative,
indicati  nell'allegato 1 del decreto ministeriale 22 aprile 1999, n.
151,  che  sono  esclusi  dal regime di orario articolato su 5 giorni
lavorativi.