Art. 7. Orario di servizio 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in 24 ore continuative. Il personale di cui al capo 1, titolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attivita' di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo 12 ore di lavoro notturno, 48 ore di riposo. 2. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativo o comunque non inferiori a 12 ore l'amministrazione stabilira' ai sensi dell'art. 32: a) il numero di turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell'anno; b) il numero dei turni diurni e notturni di ferie; c) il numero di turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all'orario ordinario. 3. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione e di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, tenendo presenti la finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale ed in ottemperanza alla direttiva del Ministro dell'interno del 21 giugno 2000. L'orario di servizio e' fissato dalle ore 8 alle ore 18 su cinque giorni settimanali, dal lunedi' al venerdi'. 4. Sono fatti salvi gli uffici, servizi e unita' organizzative, indicati nell'allegato 1 del decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 151, che sono esclusi dal regime di orario articolato su 5 giorni lavorativi.