Art. 8. Orario di lavoro 1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuita', che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 3. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate, ai sensi dell'art. 32 dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base di seguenti criteri: ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualita' delle prestazioni; ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; l'orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane; orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; turnazioni nel caso di attivita' i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore. 4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5 giorni settimanali. In tali uffici, e' possibile, tuttavia, articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno. 5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non puo' essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate. 6. Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilita' in entrata ed in uscita: a) 30 minuti o un'ora di anticipo; b) 30 minuti o un'ora di ritardo. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati. Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.