Art. 8.
                          Orario di lavoro

  1.  Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero
durante   il   quale   ciascun  dipendente  assicura  la  prestazione
lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
  2.  L'orario  di  lavoro  e'  di  36  ore  settimanali per tutto il
personale.  Esso  e'  articolato  su  cinque  giorni,  fatte salve le
esigenze  di  servizio  da erogarsi con carattere di continuita', che
richiedano   orari  continuativi,  anche  nelle  ore  pomeridiane,  o
prestazioni  per  tutti  i  giorni  della  settimana o che presentano
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici
pubblici.
  3.  L'orario  di  lavoro  e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura  al  pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate,
ai  sensi dell'art. 32 dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal
fine,  l'orario  di  lavoro  viene determinato sulla base di seguenti
criteri:
    ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
    miglioramento della qualita' delle prestazioni;
    ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza;
    miglioramento  dei  rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
  Per  la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate,
anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
    orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della
prestazione   lavorativa   nelle   ore  pomeridiane;  le  prestazioni
pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al
completamento dell'orario di obbligo;
    l'orario  articolato  su  6  giorni  si svolge di norma per 6 ore
continuative antimeridiane;
    orario  flessibile:  si  realizza  con  la  previsione  di  fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera;
    turnazioni  nel  caso  di  attivita'  i  cui  risultati non siano
conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
    orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione
di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori
o  inferiori  alle  trentasei  ore settimanali nel rispetto del monte
ore.
  4.   Sono   fatte   salve  le  esigenze  degli  uffici  individuati
nell'allegato  1  al  decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999,
che  potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5
giorni   settimanali.   In   tali  uffici,  e'  possibile,  tuttavia,
articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la
giornata  di  riposo  infrasettimanale,  di regola coincidente con il
sabato, in altro giorno.
  5.  Dopo  massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista
una  pausa  che comunque non puo' essere inferiore ai 30 minuti. Sono
fatte salve le condizioni diversamente disciplinate.
  6. Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se
concordata  in ambito locale, la seguente flessibilita' in entrata ed
in uscita:
    a) 30 minuti o un'ora di anticipo;
    b) 30 minuti o un'ora di ritardo.
  L'orario  flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente
programmato.   Eventuali   ritardi  in  entrata,  cosi'  come  uscite
anticipate, devono essere recuperati.
  Nessun  recupero  puo'  essere  concesso per spontanei anticipi e/o
prolungamenti dell'orario di lavoro.