Art. 9. Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari gia' presenti nel territorio dello Stato 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorita' di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (a) o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. 2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di Pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana, ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione e' punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale (b), ma la pena e' aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (c). Copia della dichiarazione e della attestazione di identita' e' trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero e' istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati. 3. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'universita' o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso da' facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facolta' di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (d). Nel caso in cui il soggiorno e' richiesto per l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, nonche' delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento puo' essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. E' comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (e). 4. E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unita' sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalita' per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonche' le modalita' retributive e previdenziali. 5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. 6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facolta' di costituire societa' cooperative, ovvero esserne soci, in conformita' alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile (f) e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocita'. 7. Non e' assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalita' a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime. 8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni (e), nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facolta' di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 10. E' fatta salva comunque la facolta' dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8. 11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (g), sono triplicate le relative sanzioni. 12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unita' sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (h). 13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale e' incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. --------------- (a) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota (c) all'art. 1. (b) Il testo del primo e terzo comma dell'art. 495 del codice penale e' il seguente: "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino a tre anni. La reclusione non e' inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa da un imputato all'Autorita' giudiziaria, ovvero, se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale viene iscritta sotto falso nome". (c) La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". (d) Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 e' riportato in appendice. (e) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) e' il seguente: "3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari gia' legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'art. 5". (f) Gli articoli da 2511 a 2545 del codice civile concernono la disciplina delle imprese cooperative. (g) Il testo dell'art. 27 della legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' il seguente: "Art. 27. - 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. 2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato. 3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato". (h) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979 e' riportato in appendice.
Con riferimento alla nota (d) all'art. 9. Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e' il seguente: (( "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti )) (( pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad )) (( ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a )) (( carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o )) (( piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie )) (( locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare )) (( nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto )) (( il titolo di studio superiore a quello della scuola )) (( dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli )) (( iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' )) (( che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i )) (( requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono )) (( avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle )) (( graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni )) (( territorialmente competenti. )) 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". Con riferimento alla nota (f) all'art. 9 Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, come modificato dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, e' il seguente: "Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' derogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti; b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati; d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati; e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta. Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia. Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma. Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita'. Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (25/b), sono stabilite le misure e le modalita' della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonche' le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma. (( Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla )) disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme e con le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. (( Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla )) disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni. Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalita' e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente. L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'".