Art. 10. Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a) 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunita' montane contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1989 per il personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a) , ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988, (( ed ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 )) (b) . 2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno.
(a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 si veda in appendice il riferimento alla nota (c) all'art. 2. (b) Per il testo dell'art. 1, comma 1- bis, del D.L. n. 309/1986 si veda la nota (d) all'art. 2.