Art. 12. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (a) , nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b) , nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (c) e nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (d); b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante (( e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (d). Detto importo e' maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; )) d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM). (( 1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni )) (( ed alle comunia' montane anche per i mutui assunti da consorzi )) (( fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, )) (( precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia )) (( deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza )) (( dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e )) (( l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per )) (( tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed )) (( il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e )) (( devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i )) (( mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa )) (( puo' avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 )) (( dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente )) (( a quella dei muti contratti nel 1990. )) 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) , c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunita' montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b) , e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (c) . 3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d) , con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 (e) , i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1990, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere come determinata in esecuzione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (f) . 4. E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni (g). (( 4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre )) (( 1988, n. 458 (h), sono aggiunti i seguenti: )) (( "1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi )) (( del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati )) (( in conformita' alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri )) (( debbono derivare: )) (( a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione )) (( provinciale espropriazioni; )) (( b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra )) (( l'ente locale e i soggetti espropriati; )) (( c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali )) (( vengono stabilite le indennita', i risarcimenti o ogni altra )) (( somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 )) (( per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o )) (( altro; )) (( d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio )) (( prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante )) (( e dai soggetti espropriati anche successivamente; )) (( e) da accordi o da transazioni intervenute prima del )) (( 31 dicembre 1987; )) (( f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio )) (( 1980, n. 385 (i). )) (( 1- ter. Le disposizioni di cui al comma 1- bis si )) (( intendono estese alle amministrazioni provinciali. )) (( 1- quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 )) (( dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma )) (( 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. )) (( 144 (d) ". ))
(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 e' riportato in appendice. (d) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989, alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato in appendice. (e) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 e' riportato in appendice. (f) Il testo dell'intero art. 4 del D.L. n. 65/1989 e' riportato in appendice. (g) In appendice e' trascritto il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981, come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 66/1989. (h) Il testo dell'art. 1 della legge n. 458/1988, come modificato dal presente articolo, e' riportato in appendice. (i) La legge n. 385/1980 reca: "Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili, nonche' modificazioni dei termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980, n. 25". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 12: Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' il seguente: "Art. 6 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali). - 1. A valere sul fondo di cui al presente art. 3, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue: a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonche' nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non piu' dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonche' degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. E' autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione e' iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno; b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtu' delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a). A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma; c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale e' commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato e' corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi; d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT; e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT. 2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) ed e) con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno. 3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti. 5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi. 6. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali". Con riferimento alla nota (b) all'art. 12: Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' il seguente: "Art. 6 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali). - 1. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti calcolati come segue: a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve interdersi effettuabile a decorrere dalla prima annualita' o semestralita' di ammortamento. Il contributo erariale e' altresi' esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento; b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT; c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a a L. 2.048 per abitante. La popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT. 2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. 3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sara' adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. 4-bis. All'art. 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (e) , le parole da: "e' posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "e' posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887". 5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate. 6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 7. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali". Con riferimento alla nota (c) all'art. 12: Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' cosi' ripartita: a) lire 36,6 miliardi di aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge; b) lire 1.110.6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 1 dello stesso decreto-legge; c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane per il 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge; d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge: lire 20.271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunita' montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge; e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 5, dello stesso decreto-legge; f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) dello stesso decreto-legge; g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge". Con riferimento alla nota (d) all'art. 12: Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) e' il seguente (per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo che segue si veda in questa appendice il riferimento alle altre note all'art. 12): "Art. 21 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane). - 1. A valere sul fondo di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 e nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo, di L. 1.241 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT; d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di L. 1.261 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall' Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. 3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica. 4. E' autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. 5. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e' sostituito dal seguente: 'La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunita' enti montani) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente'". Il comma 8 dell'art. 24 del medesimo D.L. n. 66/1989 prevede che: "Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennita' di espropriazione per cause di pubblica utilita', gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458 (recante concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio, n.d.r.), e per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 (si veda in questa appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 12, n.d.r.)". Il testo dell'art. 25 del ripetuto D.L. n. 66/1989, limitatamente ai commi 1 e 8, e' il seguente: Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione. 2.-7. (Omissis). 8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e' utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti. 9.-18. (Omissis)". Con riferimento alla nota (e) all'art. 12: L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) e' cosi' formulato: "Art. 1. - Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovra' essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo. E' fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualita' di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo art. 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977. Nessun mutuo puo' essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate. Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti gia' accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito. Gli enti che hanno gia' approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto. Nel bilancio di cui al primo comma sara' compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresi' compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi". Con riferimento alla nota (f) all'art. 12: Si trascrive il testo dell'intero art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo. 2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo. 3. Per l'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui. 4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1. 5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. 6.-7. (Soppressi dalla legge di conversione). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato. 9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita' montane che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. 10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. 11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 12. (Soppresso dalla legge di conversione). 12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento". Con riferimento alla nota (g) all'art. 12: Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), come modificato dall'art. 21, comma 5, del D.L. n. 66/1989: "Art. 1 (Finanziamento delle comunita' montane). - I fondi destinati al perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'art. 68- ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorche' i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunita' enti montani) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato". Con riferimento alla nota (h) all'art. 12: Il testo dell'art. 1 della legge n. 458/88 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio), come modificato dall'art. 12 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilita'. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilita' delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico dello Stato. 1-bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformita' alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare: a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni; b) da transizioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati; c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennita' di risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro; d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente; e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987; f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385; 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis siintendono estese alle amministrazioni provinciali. 1-quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144".