Art. 12.
Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
   provinciali, dei comuni e delle comunita' montane
 
  1.  A  valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere  contributi
per  le  rate  di  ammortamento dei mutui contratti per investimento,
calcolati come segue:
    a)  alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti,  secondo
le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1  luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986,  n. 488 (a) , nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n.  440  (b) , nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1989,  n.
20  (c)  e  nell'articolo  21  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  1989,  n.  144
(d);
    b)  alle  amministrazioni  provinciali,  per  i  mutui  contratti
nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238  per  abitante;
la  popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre
del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;
    c)  ai  comuni,  per  i  mutui contratti nell'anno 1990, entro il
limite massimo di lire 7.910 per abitante (( e lire 7.930 per  quelli
che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144 (d). Detto importo e' maggiorato
di lire 13 milioni,  lire  15  milioni,  lire  18  milioni,  lire  20
milioni,  lire  22  milioni  e lire 25 milioni, rispettivamente per i
comuni con popolazione fino a 999 abitanti,  da  1.000  a  1.999,  da
2.000  a  2.999,  da  3.000  a  4.999,  da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno  precedente,
rilevati dall'ISTAT; ))
    d)  alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1990,
entro il limite massimo di lire 1.261 per  abitante;  la  popolazione
residente  e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente
rilevati  dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  della
montagna (UNCEM).
(( 1-bis. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ))
(( ed alle comunia' montane anche per i mutui assunti da consorzi  ))
(( fra enti locali cui essi partecipano a condizione che,          ))
(( precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia   ))
(( deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza  ))
(( dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e         ))
(( l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per   ))
(( tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed ))
(( il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e     ))
(( devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i    ))
(( mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa     ))
(( puo' avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31         ))
(( dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente  ))
(( a quella dei muti contratti nel 1990.                           ))
 2.  Le  amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1,  lettere
b)   ,   c)  e  d),  anche  nell'esercizio  successivo  a  quello  di
assegnazione. I comuni, le province e le  comunita'  montane  possono
impiegare  per  i  mutui  da  contrarre nel corso dell'esercizio 1990
anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi  statali  sulle
rate  di  ammortamento  dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 440 (b) , e dell'articolo 3, comma  1,  lettera  d),
del   decreto-legge   28  novembre  1988,  n.  511,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (c) .
  3.   I   contributi   sono  corrisposti  per  il  solo  periodo  di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al
comma  1,  lettere   b),  c)  e  d)  , con la presentazione, entro il
termine perentorio, a pena di decadenza, del  28  febbraio  1991,  di
apposita  certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente,
dal segretario e dal ragioniere, ove  esista,  secondo  le  modalita'
stabilite,  entro  il  mese di ottobre 1990, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo  restando
il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio  1978, n. 43 (e) , i contributi sono determinati calcolando,
per i mutui contratti nel 1990, una  rata  di  ammortamento  costante
annua,  posticipata,  con  interesse  del  5,  6  o  7  per cento, in
relazione alla tipologia delle opere come determinata  in  esecuzione
dell'articolo  4,  comma  4,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (f)
.
  4. E' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del  bilancio  e
della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni (g).
(( 4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre   ))
(( 1988, n. 458 (h), sono aggiunti i seguenti:                     ))
(( "1- bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi         ))
(( del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati   ))
(( in conformita' alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri ))
(( debbono derivare:                                               ))
(( a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione      ))
(( provinciale espropriazioni;                                     ))
(( b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra ))
(( l'ente locale e i soggetti espropriati;                         ))
(( c) da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali   ))
(( vengono stabilite le indennita', i risarcimenti o ogni altra    ))
(( somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987    ))
(( per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o    ))
(( altro;                                                          ))
(( d) da indennita' stabilite da consulenti tecnici d'ufficio      ))
(( prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante  ))
(( e dai soggetti espropriati anche successivamente;               ))
(( e) da accordi o da transazioni intervenute prima del            ))
(( 31 dicembre 1987;                                               ))
(( f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio    ))
(( 1980, n. 385 (i).                                               ))
(( 1- ter. Le disposizioni di cui al comma 1- bis si               ))
(( intendono estese alle amministrazioni provinciali.              ))
(( 1- quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31          ))
(( dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma  ))
(( 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,       ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.   ))
(( 144 (d) ".                                                      ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n.  318/1986 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L.  n.  359/1987 e'
          riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  3  del  D.L.  n.  511/1988 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  delle  disposizioni del D.L. n. 66/1989,
          alle quali il presente articolo fa rinvio, e' riportato  in
          appendice.
             (e)  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  946/1977 e'
          riportato in appendice.
             (f)  Il  testo dell'intero art. 4 del D.L. n. 65/1989 e'
          riportato in appendice.
             (g)  In  appendice  e'  trascritto  il testo dell'art. 1
          della legge n.  93/1981, come modificato dall'art.  21  del
          D.L. n. 66/1989.
             (h)  Il  testo dell'art. 1 della legge n. 458/1988, come
          modificato  dal  presente   articolo,   e'   riportato   in
          appendice.
             (i)  La legge n. 385/1980 reca: "Norme provvisorie sulla
          indennita' di espropriazione di aree  edificabili,  nonche'
          modificazioni  dei  termini previsti dalle leggi 28 gennaio
          1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457, e 15 febbraio 1980,  n.
          25".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:
             Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti
          urgenti per la finanza locale) e' il seguente:     "Art.  6
          (Fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  degli  enti
          locali). - 1. A valere sul fondo di cui al presente art. 3,
          lettera  c),  il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato a
          corrispondere ai comuni ed alle province contributi per  le
          rate  di  ammortamento dei mutui per investimenti calcolati
          come segue:       a) per i mutui contratti negli anni  1983
          e  precedenti,  in misura pari ai contributi concessi sulla
          base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonche'
          nei  limiti  delle somme spettanti ai sensi dell'art. 5 del
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli
          articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.  55,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,
          n. 131, e dall'art. 13 della legge  27  dicembre  1983,  n.
          730.  I  contributi  sono consolidati, a partire dal 1986 e
          fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a
          quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle
          rate  di  ammortamento  non  piu'  dovute,  dei  canoni  di
          locazione  finalizzati  per legge, dei contributi specifici
          di altri enti, nonche' degli interessi di  pre-ammortamento
          relativi  ai  mutui  contratti  negli  anni 1982 e 1983. E'
          autorizzata la rideterminazione del contributo per i  mutui
          la  cui restituzione e' iniziata successivamente all'inizio
          dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le  province  sono
          tenuti  a  presentare,  entro  il termine perentorio del 31
          luglio 1986, apposita certificazione,  anche  se  negativa,
          firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario
          e  dal  ragioniere,  ove  esista,  secondo   le   modalita'
          stabilite  con  decreto  del Ministro dell'interno;      b)
          per i mutui contratti nell'anno  1984,  secondo  i  criteri
          previsti  dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
          e sulla  base  dei  contributi  concessi  in  virtu'  delle
          certificazioni  prodotte  ai  sensi  della  predetta norma.
          Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni
          di  cui  alla  precedente lettera a). A titolo di ulteriore
          concorso negli oneri derivanti ai comuni ed  alle  province
          per  l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984,
          e' autorizzata la spesa  di  lire  300  miliardi  annui.  I
          contributi  sono  determinati calcolando per i mutui di cui
          al  diciassettesimo  comma  dell'art.  6  della  legge   22
          dicembre  1984,  n.  887, una rata di ammortamento costante
          annua, posticipata, con interesse del 9  per  cento,  ferme
          restando    le    disposizioni   contenute   nello   stesso
          diciassettesimo comma;         c)  per  i  mutui  contratti
          nell'anno  1985  dalle  province  e dai comuni con la Cassa
          depositi  e  prestiti,  con  la  Direzione  generale  degli
          istituti  di  previdenza  e  con  l'Istituto per il credito
          sportivo, il contributo erariale e' commisurato ad una rata
          di  ammortamento  costante  annua posticipata con interesse
          del 9 per cento. Il concorso dello Stato e' corrisposto per
          i  mutui  contratti con istituti diversi nella misura della
          rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico
          degli  enti  locali,  calcolando  una  rata  costante annua
          posticipata con interesse  del  9  per  cento.  Qualora  la
          complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere,
          il concorso viene proporzionalmente ridotto a  partire  dai
          mutui  contratti  con istituti diversi;      d) per i mutui
          contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo
          di  L.  14.327  per abitante maggiorato di lire 13 milioni,
          lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire  22
          milioni,  lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con
          popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000  a  1.999,
          da  2.000  a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da
          10.000  a  19.999  secondo  i  dati  al  31  dicembre  1984
          dell'ISTAT;         e) per i mutui contratti dalle province
          nell'anno 1986 in misura  pari  a  L.  2.048  per  abitante
          secondo  i  dati  al  31 dicembre 1984 dell'ISTAT.     2. I
          contributi  sono  corrisposti  per  il  solo   periodo   di
          ammortamento  di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli
          delle  precedenti  lettere    c),   d)   ed   e)   con   la
          presentazione,  entro  il  termine perentorio del 31 luglio
          1986 e del 28 febbraio  1987,  di  apposita  certificazione
          firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario
          e  dal  ragioniere,  ove  esista,  secondo   le   modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno. Fermo
          restando  il  limite  del  venticinque  per  cento  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre 1977, n. 946,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1978,  n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per
          tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una  rata  di
          ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del
          9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla  lettera
          a)  del  comma  1.   Ove dovessero mutare le condizioni del
          mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse  sara'
          adeguata  con  decreto  del Ministro del tesoro di concerto
          con il Ministro dell'interno.     3. I comuni e le province
          possono  utilizzare  le  quote loro attribuite ai sensi del
          comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio  successivo
          a  quello di assegnazione.     4. Ai fini dell'applicazione
          del  presente  articolo,  i  mutui  contratti  fino  al  31
          dicembre   1985   con   enti   diversi   dalle  istituzioni
          creditizie, ai sensi  dell'art.  10  del  decreto-legge  28
          febbraio  1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile 1983, n.  131, sono equiparati a tutti  gli
          effetti  ai mutui contratti con istituti di credito diversi
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti.         5.   Ai   fini
          dell'applicazione    dell'art.   1,   quarto   comma,   del
          decreto-legge 29 dicembre 1977,  n.  946,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1978,  n. 43, i
          contributi di cui al presente  articolo  non  costituiscono
          contributi  in  conto  interessi.       6. Sulla base delle
          certificazioni di cui all'art. 4, comma 6, il Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nell'ambito
          delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di
          attuazione delle spese di investimento con riferimento agli
          enti tenuti a redigere  il  bilancio  pluriennale  ed  alle
          relative aziende autonome e speciali".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 12:
             Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti
          urgenti per la finanza locale) e' il seguente:     "Art.  6
          (Fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  degli  enti
          locali). - 1. A valere sul fondo di cui all'art.  3,  comma
          1,  lettera  c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a
          corrispondere ai comuni ed alle province contributi per  le
          rate  di  ammortamento dei mutui per investimenti calcolati
          come segue:       a) per i mutui contratti negli anni  1986
          e  precedenti  secondo  i  criteri previsti dall'art. 6 del
          decreto-legge 1  luglio  1986,  n.   318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488. La
          rideterminazione  del  contributo  erariale  per  i   mutui
          contratti  negli anni 1983 e precedenti di cui alla lettera
          a) del comma 1 dell'art.  6  del  decreto-legge  1   luglio
          1986,  n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          agosto  1986,  n.  488,  deve  interdersi  effettuabile   a
          decorrere   dalla   prima  annualita'  o  semestralita'  di
          ammortamento. Il contributo erariale e' altresi' esteso, se
          dovuto  sulla  base della legge, con analoga decorrenza, ai
          mutui relativi  allo  stesso  periodo  non  compresi  nelle
          certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si
          intendono riferite alle sole rate di ammortamento;       b)
          per  i  mutui  contratti  dai comuni in ciascuno degli anni
          1987 e 1988, entro il  limite  massimo  di  L.  14.327  per
          abitante  maggiorato  di  lire 13 milioni, lire 15 milioni,
          lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire  25
          milioni,  rispettivamente  per  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999,  da  2.000  a
          2.999,  da  3.000  a  4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a
          19.999, secondo i dati al 31 dicembre  del  penultimo  anno
          antecedente,  rilevati  dall'ISTAT;         c)  per i mutui
          contratti dalle province in  ciascuno  degli  anni  1987  e
          1988,  in  misura  pari  a  a  L.  2.048  per  abitante. La
          popolazione residente e' computata in base ai  dati  al  31
          dicembre   del   penultimo   anno   antecedente,   rilevati
          dall'ISTAT.        2.  I  comuni  e  le  province   possono
          utilizzare  le  quote  attribuite  ai  sensi  del  comma 1,
          lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo  a  quello
          di  assegnazione.        3.  I comuni e le province possono
          utilizzare  i  contributi  erariali  di  cui  al   presente
          articolo,  limitatamente  a  quelli  attribuiti  per  mutui
          contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per  le  rate
          di   ammortamento   dei   mutui   di  cui  all'art.  2  del
          decreto-legge 9  dicembre  1986,  n.  833,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le
          rate di ammortamento dei mutui contratti per  la  copertura
          delle  perdite  di gestione delle aziende appartenenti alle
          categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.
          10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;    4. I contributi
          sono corrisposti per il solo  periodo  di  ammortamento  di
          ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma
          1, lettere a), secondo e terzo periodo, b)  e  c),  con  la
          presentazione  entro  il termine perentorio del 28 febbraio
          1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988,
          di    apposita    certificazione    firmata    dal   legale
          rappresentante dell'ente, dal segretario e dal  ragioniere,
          ove  esista, secondo le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.  Fermo restando il limite del venticinque per cento
          di cui all'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  1977,  n.
          946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando,  per
          i  mutui  contratti  negli  anni  1987  e  1988 una rata di
          ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del
          7,7  per  cento.  Ove  dovessero  mutare  le condizioni del
          mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sara'
          adeguata  con  decreto del Ministro del tesoro, di concerto
          con il Ministro dell'interno.     4-bis. All'art. 7,  comma
          13,  della  legge  22 dicembre 1986, n. 910 (e) , le parole
          da: "e' posto a carico del bilancio dello  Stato"  fino  a:
          "citata  legge  n.  887  del  1984"  sono  sostituite dalle
          seguenti: "e' posto a carico del bilancio  dello  Stato,  a
          decorrere   dall'anno   1987,  con  analoga  corrispondente
          riduzione del contributo erariale  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti  attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo
          comma, della legge 22 dicembre 1984, n.  887".       5.  Le
          quote,  non  utilizzate  nei  termini  di legge dai singoli
          comuni e province, delle dotazioni previste  dalle  lettere
          b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo
          per  lo  sviluppo  degli  investimenti  degli  enti  locali
          dell'esercizio  successivo  a quello in cui potevano essere
          impegnate.     6. Continuano  ad  applicarsi  per  i  mutui
          contratti  negli  anni  1987  e 1988 le disposizioni di cui
          all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1  luglio  1986,  n.
          318,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto
          1986, n. 488.     7. Sulla base delle certificazioni di cui
          all'art.  4,  comma  3,  il  Ministero del bilancio e della
          programmazione   economica,   nell'ambito   delle   proprie
          competenze,  effettua  verifiche  sullo stato di attuazione
          delle spese  di  investimento  con  riferimento  agli  enti
          tenuti  a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative
          aziende autonome e speciali".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 12:
             Il  testo dell'art. 3 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni
          urgenti in materia di finanza regionale  e  locale)  e'  il
          seguente:        "Art.  3.  -  1.  L'integrazione, prevista
          dall'art.  29  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  dei
          trasferimenti  statali disposti dal decreto-legge 31 agosto
          1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1987,  n.  440,  e' cosi' ripartita:       a) lire
          36,6 miliardi di aumento della quota di lire  229  miliardi
          del  fondo  perequativo per le province per il 1988, di cui
          all'art.   5,   comma   1,   lettera   a),   dello   stesso
          decreto-legge;         b)  lire 1.110.6 miliardi in aumento
          della quota di lire 367,2 miliardi  del  fondo  perequativo
          per  i  comuni  per  il  1988,  di cui all'art. 5, comma 2,
          lettera a), punto 1 dello stesso  decreto-legge;         c)
          lire  28,8  miliardi  in  aumento  della quota di lire 31,2
          miliardi del fondo ordinario  per  il  finanziamento  delle
          comunita'  montane per il 1988, di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera d), dello stesso decreto-legge;       d)  lire  143
          milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del
          fondo  di  lire  20  miliardi   per   lo   sviluppo   degli
          investimenti  delle comunita' montane per il concorso dello
          Stato sui mutui contratti nel  1987,  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  lettera  e),  dello  stesso  decreto-legge: lire
          20.271 miliardi  per  la  costituzione  del  fondo  per  lo
          sviluppo  degli investimenti delle comunita' montane per il
          1989, allo scopo di  attribuire  il  concorso  statale  sui
          mutui  contratti  nell'anno 1988, per i quali continuano ad
          applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8  dello  stesso
          decreto-legge;           e)  lire  1  miliardo  in  aumento
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  8,  comma  5,
          dello  stesso  decreto-legge;       f) lire 930 milioni per
          gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i  comuni
          e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di
          lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti  dei
          comuni  e  delle  province  per il concorso dello Stato sui
          mutui contratti nel 1987,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera  c)  dello  stesso  decreto-legge;      g) lire 2,3
          miliardi per l'anno 1989, di cui  lire  2  miliardi  per  i
          comuni  e  lire 300 milioni per le province, in aumento del
          fondo  di  lire  1.050  miliardi  per  lo  sviluppo   degli
          investimenti  dei  comuni  e delle province per il concorso
          dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge".
          Con riferimento alla nota  (d) all'art. 12:
             Il  testo dell'art. 21 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  autonomia  impositiva  degli  enti
          locali  e  di  finanza locale) e' il seguente (per il testo
          delle disposizioni richiamate nell'articolo  che  segue  si
          veda  in  questa  appendice  il riferimento alle altre note
          all'art. 12):     "Art. 21 (Fondo  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti  delle amministrazioni provinciali, dei comuni
          e delle comunita' montane).  - 1. A valere sul fondo di cui
          all'art. 12, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno
          e' autorizzato a corrispondere contributi per  le  rate  di
          ammortamento   dei   mutui   direttamente   contratti   per
          investimento,  calcolati  come  segue:            a)   alle
          amministrazioni  provinciali,  ai  comuni ed alle comunita'
          montane,  per  i  mutui  contratti  negli   anni   1988   e
          precedenti,  secondo  le disposizioni contenute nell'art. 6
          del decreto-legge 1  luglio 1986, n. 318,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488  e
          nell'art. 6 del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n. 440, e nell'art. 3 del decreto-legge 28  novembre  1988,
          n.  511,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27
          gennaio  1989,  n.  20;         b)   alle   amministrazioni
          provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il
          limite massimo, di L. 1.241 per  abitante;  la  popolazione
          residente  e'  computata in base ai dati al 31 dicembre del
          penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;      c)  ai
          comuni,  per  i  mutui  contratti  nell'anno 1989, entro il
          limite massimo di L. 7.930 per abitante, maggiorato di lire
          13  milioni,  lire  15  milioni,  lire  18 milioni, lire 20
          milioni,   lire   22   milioni   e   lire    25    milioni,
          rispettivamente,  per  i  comuni con popolazione fino a 999
          abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999,  da  3.000  a
          4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati
          al 31 dicembre  del  penultimo  anno  precedente,  rilevati
          dall'ISTAT;         d)  alle comunita' montane, per i mutui
          contratti nell'anno 1989, entro il  limite  massimo  di  L.
          1.261  per  abitante; la popolazione residente e' calcolata
          in base ai dati  del  penultimo  anno  precedente  rilevati
          dall'   Unione  nazionale  comuni  comunita'  enti  montani
          (UNCEM).    2. Le amministrazioni provinciali, i  comuni  e
          le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite
          ai  sensi  del  comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),   anche
          nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.    3. I
          contributi  sono  corrisposti  per  il  solo   periodo   di
          ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli
          di  cui  al  comma  1,  lettere   b),  c)  e  d),  con   la
          presentazione,  entro  il  termine  perentorio,  a  pena di
          decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione
          firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario
          e  dal  ragioniere,  ove  esista,  secondo   le   modalita'
          stabilite,  entro  il mese di ottobre 1989, con decreto del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.  Fermo restando il limite del venticinque per cento
          di cui all'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  1977,  n.
          946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando,  per
          i  mutui  contratti  nel  1989,  una  rata  di ammortamento
          costante  annua,  posticipata,  con  l'interesse  stabilito
          dall'art.  4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante
          disposizioni in materia  di  finanza  pubblica.      4.  E'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 182.000 milioni per l'anno
          1989, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per le
          finalita' di cui  alla  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  e
          successive  modificazioni.    5. Il terzo comma dell'art. 1
          della legge  23  marzo  1981,  n.  93,  e'  sostituito  dal
          seguente:      'La  tabella  A  si  intende automaticamente
          aggiornata   allorche'   i   parametri   citati   subiscono
          variazioni,  secondo  i  dati pubblicati dall'UNCEM (Unione
          nazionale comuni comunita' enti montani) e riferiti  al  31
          dicembre  del  penultimo  anno precedente'".     Il comma 8
          dell'art. 24 del medesimo  D.L.  n.  66/1989  prevede  che:
          "Alle  esposizioni  debitorie degli enti di cui al comma 1,
          relative alle maggiori spese occorrenti per  le  indennita'
          di  espropriazione  per  cause  di  pubblica  utilita', gli
          stessi enti provvedono con i fondi di  cui  alla  legge  27
          ottobre  1988,  n.  458 (recante concorso dello Stato nella
          spesa degli enti locali in relazione ai pregressi  maggiori
          oneri  delle indennita' di esproprio, n.d.r.), e per quanto
          dalla stessa non coperto, mediante  l'assunzione  di  mutui
          con  ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti
          di cui all'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  1977,  n.
          946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          1978, n. 43 (si veda in  questa  appendice  il  riferimento
          alla nota (e) all'art. 12, n.d.r.)".     Il testo dell'art.
          25 del ripetuto D.L. n. 66/1989, limitatamente ai commi 1 e
          8,  e'  il  seguente:       Art. 25 (Risanamento degli enti
          locali dissestati e  mobilita'  del  personale  degli  enti
          medesimi).  - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni
          che si trovano in condizioni tali da  non  poter  garantire
          l'assolvimento  delle  funzioni e dei servizi primari, sono
          tenuti  ad  approvare,  con  deliberazione  dei  rispettivi
          consigli,   il   piano   di   risanamento  finanziario  per
          provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e
          per  assicurare  in via permanente condizioni di equilibrio
          della gestione.     2.-7. (Omissis).      8.  Il  mutuo  e'
          concesso  dalla  Cassa depositi e prestiti al tasso vigente
          ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere  di  ammortamento
          e'  a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello
          stesso  il  contributo  statale  del   fondo   investimenti
          spettante  per  i  nuovi  mutui dell'esercizio in corso. Il
          mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote
          di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in
          un solo anno.  Il  contributo  del  fondo  investimenti  e'
          utilizzabile   per   la   copertura  totale  dell'onere  di
          ammortamento dei mutui predetti.     9.-18. (Omissis)".
          Con riferimento alla nota (e) all'art. 12:
             L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per
          la finanza locale) e' cosi' formulato:     "Art.  1.  -  Il
          bilancio  di  previsione  dei  comuni  e delle province per
          l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il  31
          marzo   1978.   In   allegato  dovra'  essere  prodotto  un
          documento, a firma del segretario comunale o provinciale  e
          vistato  dal  sindaco  o  dal  presidente l'amministrazione
          provinciale, certificativo,  per  l'esercizio  1977,  delle
          entrate  accertate  per  i  primi tre titoli del bilancio e
          delle  spese   impegnate,   relative   al   primo   titolo,
          distintamente per ciascun capitolo.     E' fatto divieto ai
          comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto  di
          ricorrere   a   qualsiasi   forma   di  indebitamento,  con
          esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti
          dei  tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977,
          afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre  titoli
          del  bilancio  di  entrata  e, per le aziende di trasporto,
          alle  entrate  proprie,  sia  dei  mutui   per   spese   di
          investimento.  Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di
          mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un
          terzo  dell'importo  dei mutui medesimi. I prefinanziamenti
          predetti non possono  essere  erogati  prima  dell'avvenuta
          aggiudicazione  dei  lavori.  Per  l'anno 1978, ai fini del
          computo di detti tre dodicesimi  si  fa  riferimento  anche
          all'importo  del  mutuo  autorizzato  per  il  ripiano  del
          disavanzo   economico   dell'esercizio   1977,   al   netto
          dell'importo corrispondente alle annualita' di ammortamento
          dei mutui assunte a carico  del  bilancio  dello  Stato  ai
          sensi  del  successivo  art.  3  ed  iscritte  nel bilancio
          dell'ente per lo stesso esercizio.     Il divieto di cui al
          comma  precedente  non  si  applica ai mutui da contrarre a
          copertura dei disavanzi economici autorizzati  con  decreto
          del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota
          delle perdite di gestione delle aziende di  trasporto  sino
          all'esercizio  1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5
          del decreto-legge 17 gennaio 1977, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonche' ai
          mutui a copertura dei disavanzi  di  gestione  delle  altre
          aziende  municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.
          Nessun mutuo  puo'  essere  contratto  se  l'importo  degli
          interessi  di  ciascuna  rata di esso, sommato a quello dei
          mutui precedentemente contratti, al  netto  dei  contributi
          statali  e  regionali  in conto interessi, supera il 25 per
          cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre
          titoli  del  bilancio  di previsione dell'anno in cui viene
          deliberata l'assunzione  del  mutuo.  Tale  limite  non  si
          applica  ai  mutui  destinati ad investimenti ed assunti da
          aziende  municipalizzate,  provincializzate  o  consortili,
          aventi  bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle
          proprie entrate.     Il limite di cui al  precedente  comma
          non  si  applica alle deliberazioni di data anteriore al 31
          dicembre 1977, relative  all'assunzione  di  prestiti  gia'
          accordati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  o  da altri
          istituti di credito.     Gli enti che hanno gia'  approvato
          il  bilancio  di  previsione per l'anno 1978, sono tenuti a
          rideterminarlo secondo  le  norme  contenute  nel  presente
          decreto.        Nel  bilancio  di  cui al primo comma sara'
          compresa la perdita di gestione delle aziende  speciali  di
          trasporto  accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non
          fosse stata ancora  accertata,  di  quella  accertata,  nei
          limiti  dell'80  per  cento,  per  l'esercizio  1976.  Sono
          altresi' compresi i contributi con i quali i  comuni  e  le
          province   concorrono  nelle  spese  delle  aziende  e  dei
          consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di
          trasporto  gestiti  in  forma diversa, quando tale concorso
          sia dovuto in forza di atti regolarmente  deliberati  entro
          il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi".
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 12:
             Si  trascrive  il  testo  dell'intero art. 4 del D.L. n.
          65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):
          "Art.   4.  -  1.  A  decorrere  dall'anno  1989,  il  CIPE
          determina, per un  triennio  ed  a  scalare,  entro  il  31
          dicembre  di  ciascun  anno,  i  settori cui debbono essere
          prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi
          3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.
            2. A  decorrere  dall'anno  1989,  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  comunica  al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun
          anno, l'ammontare dei mutui  che,  nell'ambito  del  limite
          massimo  dei  mutui  concedibili agli enti locali, la Cassa
          stessa prevede di  poter  concedere,  tenuti  presenti  gli
          interventi  della  Direzione  generale  degli  istituti  di
          previdenza e dell'Istituto per  il  credito  sportivo.  Per
          l'anno  1989  il termine e' fissato al 10 marzo.     3. Per
          l'anno 1989, la Cassa depositi  e  prestiti,  la  Direzione
          generale  degli  istituti di previdenza e l'Istituto per il
          credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui
          o  stipulare  contratti  di  mutuo  in  favore di province,
          comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro
          il limite complessivo di 9.000 miliardi annui.     4. Fermi
          restando gli interventi statali  disposti  dalla  normativa
          vigente  sui  mutui  degli  enti  locali  contratti a tutto
          l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989
          e'   attribuito   un   concorso   statale  a  valere  sugli
          stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233  dello  stato
          di  previsione  del  Ministero dell'interno, nella misura e
          con le modalita' stabilite dall'art. 21 del decreto-legge 2
          marzo  1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle
          disponibilita' rivenienti  dall'applicazione  dell'art.  6,
          comma   5,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
          n.  440.  Il  concorso  statale  e' determinato calcolando,
          entro il limite massimo della  somma  spettante  a  ciascun
          ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti,
          per i mutui contratti negli anni  1989  e  successivi,  una
          rata   di   ammortamento  costante  annua  posticipata  con
          interesse del 5,  6  o  7  per  cento,  in  relazione  alla
          tipologia  delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti
          dal  CIPE,  ai  sensi  del  comma  1.   Le   modalita'   di
          applicazione   sono   fissate   con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con quello  del  tesoro,  sentite
          l'ANCI,  l'UPI,  e  l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni
          dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.        5.  Resta
          salva  la  possibilita' per le province, comuni e comunita'
          montane di utilizzare, nell'anno successivo, le  quote  del
          fondo  per  lo  sviluppo  degli investimenti non utilizzate
          nell'anno di assegnazione.     6.-7. (Soppressi dalla legge
          di  conversione).     8. Le disposizioni di cui al presente
          articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non  si
          applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste
          a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  assumere   per
          l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di
          sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei  limiti  delle
          autorizzazioni  di  spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le
          medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai  mutui
          le  cui  rate  di  ammortamento  siano  poste  a carico del
          bilancio dello Stato.     9. I consigli dei  comuni,  delle
          province, loro consorzi e delle comunita' montane che hanno
          deliberato l'assunzione di mutui,  prima  di  approvare  il
          progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono con
          apposito atto, approvare il piano finanziario con il  quale
          dimostrare  l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle
          rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese  di
          gestione  conseguenti alla realizzazione dell'investimento,
          indicando le effettive risorse con le  quali  verra'  fatto
          fronte  a  tali  oneri.  La  deliberazione  che  approva il
          suddetto  piano  costituisce  presupposto   necessario   di
          legittimita'    delle    deliberazioni    di   approvazione
          dell'investimento e di assunzione  dei  mutui.  I  predetti
          piani    finanziari    sono   integrati   nella   relazione
          previsionale  e  programmatica  e  costituiscono   allegato
          obbligatorio   della   stessa  fino  al  secondo  esercizio
          successivo all'attivazione dell'investimento.  A  decorrere
          dall'anno  1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da
          parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita'
          montane   e'  subordinata  all'avvenuta  deliberazione  del
          bilancio di previsione nel quale siano incluse le  relative
          previsioni.       10. A decorrere dall'anno 1991, il limite
          all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni
          e  delle  comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto
          comma,  del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.    946,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1978, n.  43, e 8, comma 2,  del  decreto-legge  31  agosto
          1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1987, n. 440, e'  determinato  con  riferimento  al
          conto  consuntivo  del  penultimo anno precedente quello in
          cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.        11.  Le
          amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le
          comunita' montane non possono stipulare contratti di  mutuo
          con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non
          dopo  che  la   stessa   abbia   manifestato   la   propria
          indisponibilita'  alla  concessione  del  mutuo.  La  Cassa
          depositi   e   prestiti   deve   comunicare   la    propria
          indisponibilita'  entro quarantacinque giorni dalla data di
          ricezione della richiesta. La mancata  risposta,  trascorso
          tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.
             12. (Soppresso dalla legge di conversione).      12-bis.
          Per  le  prestazioni  rese  dai professionisti allo Stato e
          agli altri enti pubblici relativamente  alla  realizzazione
          di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui
          onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato  e  degli
          altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non
          puo' superare il 20 per cento".
          Con riferimento alla nota (g) all'art. 12:
             Si  riporta  il testo dell'art. 1 della legge n. 93/1981
          (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre  1971,  n.
          1102,  recante nuove norme per lo sviluppo della montagna),
          come modificato dall'art. 21, comma 5, del D.L. n. 66/1989:
              "Art.  1  (Finanziamento  delle comunita' montane). - I
          fondi destinati al perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          agli  articoli  1,  2  e  5 della legge 3 dicembre 1971, n.
          1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art.
          11  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con
          riferimento alla quota  prevista  per  le  singole  regioni
          dalla  tabella  A  allegata alla presente legge, contributo
          speciale  ai  sensi  dell'art.  119,  terzo  comma,   della
          Costituzione  e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n.
          281.     Le quote percentuali della tabella A sono  fissate
          sulla   base   di  due  parametri:  popolazione  censita  e
          superficie  dei  territori  classificati  montani,  tenendo
          conto   per  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          dell'art. 68- ter  dello  statuto  speciale  approvato  con
          legge  costituzionale  10  novembre  1971,  n.  1, e per il
          Mezzogiorno dell'art.  4 della legge  6  ottobre  1971,  n.
          853.     La tabella A si intende automaticamente aggiornata
          allorche' i parametri citati subiscono variazioni,  secondo
          i  dati  pubblicati  dall'UNCEM  (Unione  nazionale  comuni
          comunita' enti montani)  e  riferiti  al  31  dicembre  del
          penultimo  anno  precedente.       Il Ministro del bilancio
          provvede annualmente entro trenta giorni  dall'approvazione
          del  bilancio  dello Stato alla erogazione dei fondi di cui
          al primo comma alle regioni e  alle  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano.        Il sesto comma dell'art. 5 della
          legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e' abrogato".
          Con riferimento alla nota (h) all'art. 12:
             Il  testo  dell'art.  1  della legge n. 458/88 (Concorso
          dello Stato nella spesa degli enti locali in  relazione  ai
          pregressi  maggiori  oneri  delle indennita' di esproprio),
          come modificato dall'art. 12 del decreto qui pubblicato, e'
          il seguente:     "Art. 1. - 1. La Cassa depositi e prestiti
          e' autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un  importo
          complessivo  di  lire  900 miliardi per ciascuno degli anni
          1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori  oneri
          di  esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per
          l'acquisizione di aree destinate ad interventi di  pubblica
          utilita'.   I  benefici  di  cui  al  presente  comma  sono
          ripartiti proporzionalmente fra  i  comuni  richiedenti  in
          relazione  alla  disponibilita'  delle  risorse. Le domande
          devono essere presentate entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. L'onere di
          ammortamento dei mutui e' assunto a carico dello Stato.
          1-bis.  I  maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del
          comma 1, sono quelli conseguenti a  provvedimenti  adottati
          in  conformita'  alla disciplina urbanistica. Tali maggiori
          oneri debbono derivare:     a) da stime definitive,  e  non
          impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;
          b) da transizioni giudiziali o extra giudiziali intervenute
          tra  l'ente  locale  e  i  soggetti  espropriati;     c) da
          sentenze passate in giudicato o  esecutive,  con  le  quali
          vengono  stabilite  le  indennita'  di  risarcimenti o ogni
          altra somma  dovuta  agli  espropriati  e  maturata  al  31
          dicembre   1987  per  interessi,  rivalutazione  monetaria,
          risarcimento danni o altro;    d) da  indennita'  stabilite
          da  consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987
          ed  accettate  dall'ente  espropriante   e   dai   soggetti
          espropriati  anche  successivamente;     e) da accordi o da
          transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;      f)
          da  conguagli  dovuti in applicazione della legge 29 luglio
          1980, n. 385;    1-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma
          1-bis  siintendono estese alle amministrazioni provinciali.
             1-quater. Per i  maggiori  oneri  maturati  a  tutto  il
          31dicembre  1989 sono applicabili le disposizioni di cui al
          comma8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
          n. 144".