Art. 6.
                            Coordinamento
  1.   Il   Capo   del   Dipartimento   partecipa  alle  riunioni  di
consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
  2.  I  provvedimenti  del  Ministro  riguardanti l'organizzazione e
l'attribuzione  di  funzioni  all'interno   del   Dipartimento   sono
comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.