Art. 23. Semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale 1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili. 2. Le condizioni e le modalita' per la prestazione della cauzione, che potra' anche assumere carattere globale a garanzia di piu' operazioni, sono stabilite con provvedimento del Ministro delle finanze.
Nota all'art. 23: - L'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato con il D.P.R. n. 254/1985, e' cosi' formulato: "Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali). - Il Ministro delle finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facolta' di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi. Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nella localita' che presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985".