Art. 23. 
              Semplificazioni per l'entrata delle merci 
                       nel territorio nazionale 
  1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che,  all'entrata  nel
territorio doganale di  merci  scortate  da  documento  di  trasporto
internazionale, siano omessi adempimenti  e  formalita'  di  confine,
compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a  condizione
che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale  della
localita' di destinazione indicata nel documento o ad uno dei  centri
di raccolta di cui all'art. 127 del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che sia stata prestata una
cauzione a garanzia del  pagamento  dei  diritti  che  si  rendessero
eventualmente esigibili. 
  2. Le condizioni e le modalita' per la prestazione della  cauzione,
che potra' anche  assumere  carattere  globale  a  garanzia  di  piu'
operazioni, sono  stabilite  con  provvedimento  del  Ministro  delle
finanze. 
 
          Nota all'art. 23:
             -   L'art.   127  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato  con  D.P.R.  n.
          43/1973,  come  modificato  con  il  D.P.R. n. 254/1985, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che
          devono  formare  oggetto  di  operazioni  doganali).  -  Il
          Ministro  delle  finanze  puo'  autorizzare enti pubblici e
          privati ad istituire e  gestire  in  localita'  interne  di
          notevole  importanza  ai  fini  dei  traffici  con l'estero
          speciali centri di raccolta  e  smistamento  di  merci  che
          devono formare oggetto di operazioni doganali.
             Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso
          Ministro  ha  facolta'  di  consentire  che,  qualora   sia
          possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi
          fiscali, per i  trasporti  in  entrata  diretti  ai  centri
          predetti  e per quelli in uscita provenienti da tali centri
          si prescinda,  all'atto  dell'attraversamento  della  linea
          doganale,   dagli  adempimenti  e  formalita'  doganali  di
          confine, compresi quelli di  competenza  della  Guardia  di
          finanza,   e   che  tali  adempimenti  e  formalita'  siano
          espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i
          centri medesimi.
             Senza  pregiudizio  delle  finalita'  di  concentrare  i
          controlli nei luoghi di partenza o  di  destinazione  delle
          merci,  in  attesa  della  nuova  disciplina organica della
          materia,   nella   localita'   che   presentano   oggettive
          difficolta'    per    la    scorrevolezza   dei   trasporti
          internazionali su strada le autorizzazioni di  cui  ai  due
          commi  precedenti possono essere concesse agli autoporti di
          confine per i quali sussistono le condizioni stabilite  con
          decreto  del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31
          dicembre 1985".