IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 9 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Gattinara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato stesso, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1989, n. 219; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare di produzione sopracitato; Considerato che il vino a denominazione di origine controllata "Gattinara", possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata del vino "Gattinara", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1 novembre 1990.