IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
  Visto  il  proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  9  luglio  1967  con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Gattinara"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dagli  interessati, a termini degli
articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930,  intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Gattinara" corredata del parere del comitato
regionale dell'agricoltura del Piemonte;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento di cui
trattasi  e  la  relativa  proposta  di  disciplinare  di produzione,
formulata dal Comitato stesso, e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
del 19 settembre 1989, n. 219;
  Viste  le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta
del disciplinare di produzione sopracitato;
  Considerato  che  il  vino  a  denominazione di origine controllata
"Gattinara", possiede il requisito  del  particolare  pregio  di  cui
all'art.  4  del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono
per  esso  le  condizioni  richieste  per  il  passaggio  della   sua
denominazione  di  origine  dalla  categoria  delle  denominazioni di
origine  controllata  a  quella  delle   denominazioni   di   origine
controllata e garantita;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine controllata del vino "Gattinara", di
cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  luglio  1967,  e'
riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed
e' approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri  proponenti,  il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" e'
riservata al vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di produzione di cui al primo comma del
presente articolo, le cui norme entrano i vigore il 1  novembre 1990.