Art. 13- ter.
                          Proroga di termini
 
(( 1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente   ))
(( di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15        ))
(( settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 12 novembre 1990, n. 331 (a), e' fissato al 30 giugno     ))
(( 1991.                                                           ))
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             (a)  I  commi  1  e  3  dell'art. 2 del D.L. n. 261/1990
          (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale,
          di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe
          tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo
          del bilancio dello Stato) cosi' recitano:
             "1.  Le  controversie relative agli atti di accertamento
          notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate  ai  sensi
          dell'articolo   20   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (a), e dell'articolo  24
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il
          Ministro  delle  finanze alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, sono  definite,  a  seguito  di  apposita
          istanza  prodotta  dal  contribuente  entro  novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sulla  base  del  90 per cento del
          tributo ancora controverso con abbandono delle  sanzioni  e
          degli interessi.
             ( Omissis ).
             3.  Per le controversie riguardanti le soppresse imposte
          di consumo di cui all'articolo 90 del testo  unico  per  la
          finanza  locale,  approvato  con regio decreto 14 settembre
          1931, n. 1175 (c), pendenti presso le competenti  autorita'
          amministrative  alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, il contribuente deve chiedere la  trattazione  del
          proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo
          raccomandata postale entro centottanta  giorni  dalla  data
          suddetta  all'autorita' competente a decidere, indicando la
          residenza o  domicilio.  In  difetto  di  tale  istanza  il
          ricorso  stesso  e'  definito  per rinuncia, di cui e' data
          comunicazione all'autorita' che ha emesso l'atto  impugnato
          ed  alle  parti  interessate.  Nell'istanza il contribuente
          puo' chiedere di avvalersi della  disposizione  di  cui  al
          comma 1".