Art. 7.
              Certificazioni di bilancio e di consuntivo
 
  1.  L'erogazione  della  quarta  rata  del  fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della  quota  residuale
per  le  comunita'  montane,  e' subordinata alla presentazione delle
certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo
1989  disposta  con  i decreti del Ministro dell'interno, di concerto
col  Ministro  del  tesoro,   del   31   ottobre   1990,   pubblicati
nellaGazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990 (a) .
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             (a) I DD.MM. del 31 ottobre 1990 concernono le modalita'
          relative alle certificazioni del bilancio preventivo 1991 e
          del    conto   consuntivo   1989,   delle   amministrazioni
          provinciali, comunali e delle comunita' montane.