Art. 14.
             Indennita' di adeguamento della retribuzione
                         al costo della vita
 
  1.  Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente
forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia  nei  confronti
dei  dirigenti  dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal
presente regolamento compete l'indennita' integrativa speciale  nella
misura  e  con  le  modalita'  di  calcolo  previste  per  i pubblici
dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei  minimi
retributivi mensili.