Art. 14. Indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita 1. Fino all'eventuale modifica con provvedimento di legge o avente forza di legge o comunque avente effetto ed efficacia nei confronti dei dirigenti dell'Azienda, al personale dirigente disciplinato dal presente regolamento compete l'indennita' integrativa speciale nella misura e con le modalita' di calcolo previste per i pubblici dipendenti, decurtata dalla somma di L. 90.152 conglobata nei minimi retributivi mensili.