Art. 18.
                       Indennita' di esercizio
 
  1.  A  partire  dal 1› gennaio 1988, e' istituita una indennita' di
esercizio che viene corrisposta per dodici mensilita' nell'anno nelle
misure  mensili  corrispondenti  alle  seguenti  fasce nelle quali il
personale dirigente sara' inserito:
   dirigente:
    fascia A: L. 300.000;
    fascia B: L. 450.000;
   direttore centrale e direttore DAV:
    fascia A: L. 400.000;
    fascia B: L. 560.000;
   v. direttore generale:
    L. 800.000.
  2.  Tale  indennita'  non  viene corrisposta in ragione di 1/26 per
ciascun giorno di assenza dal servizio.
  3.  L'indennita'  e'  attribuita  con  provvedimento  del direttore
generale,  sentita  l'organizzazione  sindacale  dei  dirigenti,  con
riferimento  agli  impegni  ed  ai  carichi di lavoro programmati per
ciascun anno, o per piu' brevi periodi, per ciascuna unita' organica.
In  ogni caso la preventiva attribuzione dell'indennita' per ciascuna
unita' dirigenziale non puo' avere durata inferiore a sei mesi.
  4.  In  fase  di  prima  applicazione  l'indennita'  stessa  verra'
corrisposta a tutto il personale dirigente nella misura prevista  per
la fascia A anche sotto forma di una tantum.