Art. 2.
                 Efficacia e validita' del contratto
 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  a  tutto  il  personale
dirigente di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale  e  validita'  su
tutto  il territorio della Repubblica italiana e in sede estera per i
dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle  disposizioni
specifiche vigenti.
  2.  I  trattamenti  economici  e  normativi stabiliti sostituiscono
integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1987 ed ogni
altro  trattamento  comunque denominato e qualunque ne sia la fonte e
il titolo dalla data di attribuzione della qualifica, fatta eccezione
per   le   anzianita'  pregresse  gia'  individualmente  riconosciute
dall'Azienda a ciascun dirigente in servizio alla data del 1› gennaio
1988,  salvo  la  quota  parte  conglobata  nello  stipendio ai sensi
dell'art. 12.