Art. 21.
                         Trasferte e missioni
 
  1.  Oltre  al  rimborso  delle  spese documentate di viaggio per le
classi previste (1a classe per mezzo marittimo o ferroviario,  classe
economica,  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal  consiglio  di
amministrazione,  per  il  mezzo  aereo,  con  polizza  assicurativa)
corrispondenti  ai  normali  mezzi  di  trasporto  aereo,  marittimo,
ferroviario e su strada, nonche' di vitto e alloggio, al dirigente in
trasferta e' dovuto un importo giornaliero aggiuntivo per il rimborso
delle spese non documentabili pari a L. 75.000 per i dirigenti e a L.
90.000 per i direttori centrali e i direttori di DAV.
  2.  In  sostituzione, a scelta dell'interessato e fermo restando il
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  sara'  dovuta  una   indennita'
giornaliera  pari  a  L. 250.000 per i dirigenti e a L. 290.000 per i
direttori centrali e i direttori di DAV.
  3.  Per  le  missioni  all'estero  oltre  alle  spese  di  viaggio,
assicurazione e alloggio di cui ai commi 1 e 2, si fara'  riferimento
al  piu'  elevato  trattamento  stabilito  per  gli  altri dipendenti
dell'Azienda, con indennita' maggiorata del  25%  ed  assicurando  in
ogni  caso  un trattamento minimo non inferiore a quello previsto per
le missioni interne.
  4.  In caso di uso del mezzo proprio al dirigente viene corrisposto
un rimborso spese di viaggio pari al costo di 1/5 di litro di benzina
super per ogni km percorso, oltre al rimborso degli eventuali pedaggi
autostradali e marittimi.