Art. 23.
            Trasferimento e relativo trattamento economico
 
  1.   Il   trasferimento   del   personale  dirigente  che  comporti
trasferimento  di  sede  puo'  essere  disposto  dal   consiglio   di
amministrazione,  sentito  il  parere  di  una  apposita  commissione
paritetica, nei seguenti casi:
    a)  per  comprovate  esigenze di servizio e per ragioni tecniche,
organizzative e produttive;
    b)  a  domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio
ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzative e produttive.
  2. La commissione paritetica sara' cosi' composta:
    a) in rappresentanza dell'Azienda:
    il presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede;
    due  consiglieri  di  amministrazione  designati dal consiglio di
amministrazione;
    il direttore generale;
    b) in rappresentanza dei dirigenti:
    quattro   membri   designati  dall'organizzazione  sindacale  dei
dirigenti.
  3.  La  commissione  dovra'  esprimere  il  proprio motivato parere
osservando i seguenti criteri:
    a) esame dei requisiti professionali posseduti;
    b) condizioni sociali;
    c)   anzianita'   di   servizio  nella  qualifica  ed  anzianita'
complessiva;
    d) eta'.
  4.  La  commissione  decide  a maggioranza dei presenti; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente.
  5.  Il  trasferimento  dovra'  essere  comunicato  per  iscritto al
dirigente  con  un  preavviso  non  inferiore  a  trenta  giorni   di
calendario.
  6.  Al  dirigente  trasferito  anche  a  seguito  di  variazioni di
qualifica da una ad un'altra sede di servizio e ove il  trasferimento
obblighi   il   dirigente   ad  un  cambiamento  di  residenza  sara'
corrisposto:
    a)  il  rimborso  di  tutte  le  spese sostenute e documentate in
relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare;
    b)  l'eventuale  maggiore  spesa  effettivamente sostenuta per un
alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di  origine,
per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non
inferiore ad un anno; nel caso di alloggio di proprieta'  nella  sede
di  origine  l'eventuale  differenza  dei valori va calcolata in base
alla normativa sull'"equo canone";
    c)   un'indennita'  una  tantum  pari  a  quattro  mensilita'  di
retribuzione  se  il  dirigente  ha  carichi  di  famiglia  e  a  due
mensilita' se senza carichi.