Art. 23. Trasferimento e relativo trattamento economico 1. Il trasferimento del personale dirigente che comporti trasferimento di sede puo' essere disposto dal consiglio di amministrazione, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, nei seguenti casi: a) per comprovate esigenze di servizio e per ragioni tecniche, organizzative e produttive; b) a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. La commissione paritetica sara' cosi' composta: a) in rappresentanza dell'Azienda: il presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede; due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio di amministrazione; il direttore generale; b) in rappresentanza dei dirigenti: quattro membri designati dall'organizzazione sindacale dei dirigenti. 3. La commissione dovra' esprimere il proprio motivato parere osservando i seguenti criteri: a) esame dei requisiti professionali posseduti; b) condizioni sociali; c) anzianita' di servizio nella qualifica ed anzianita' complessiva; d) eta'. 4. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 5. Il trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto al dirigente con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario. 6. Al dirigente trasferito anche a seguito di variazioni di qualifica da una ad un'altra sede di servizio e ove il trasferimento obblighi il dirigente ad un cambiamento di residenza sara' corrisposto: a) il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate in relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare; b) l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore ad un anno; nel caso di alloggio di proprieta' nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori va calcolata in base alla normativa sull'"equo canone"; c) un'indennita' una tantum pari a quattro mensilita' di retribuzione se il dirigente ha carichi di famiglia e a due mensilita' se senza carichi.