Art. 24.
                Effetti sul trattamento di quiescenza
 
  1.  Per  il  personale dirigente che cessa dal servizio a qualsiasi
titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento
e  cioe'  fra  il  1›  gennaio  1988  e il 31 dicembre 1990, il nuovo
trattamento  economico  ha  effetto  sul  trattamento  ordinario   di
quiescenza,  normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla
data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore  alla  data
del  1›  gennaio  1989  e  1›  gennaio 1990 con decorrenza dalle date
medesime.
  2.  In  relazione  alla data del collocamento in quiescenza, con un
unico provvedimento  saranno  determinati  gli  importi  di  pensione
dovuti per i periodi successivi.