Art. 24. Effetti sul trattamento di quiescenza 1. Per il personale dirigente che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioe' fra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1990, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1990 con decorrenza dalle date medesime. 2. In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.