Art. 7. Prestazioni di lavoro e loro durata 1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata della prestazione settimanale risultano strettamente correlati alle esigenze delle diverse attivita' e/o unita' organizzative alle quali i dirigenti sono preposti. 2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni dal lunedi' al venerdi', e' fissata di norma in 40 ore settimanali senza vincolo di orario in entrata e in uscita. 3. Le prestazioni rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra si intendono comunque compensate con l'indennita' prevista dall'art. 18.