Art. 7.
                 Prestazioni di lavoro e loro durata
 
  1.  In  relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite
al personale dirigente  il  regime  e  la  durata  della  prestazione
settimanale  risultano  strettamente  correlati  alle  esigenze delle
diverse attivita' e/o unita' organizzative  alle  quali  i  dirigenti
sono preposti.
  2.  La  durata  delle  prestazioni, articolata su cinque giorni dal
lunedi' al venerdi', e' fissata di norma in 40 ore settimanali  senza
vincolo di orario in entrata e in uscita.
  3.  Le  prestazioni  rese  in eccedenza all'orario di lavoro di cui
sopra si intendono  comunque  compensate  con  l'indennita'  prevista
dall'art. 18.