Art. 9. Ferie 1. A partire dal 1 gennaio 1988, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14 anno di servizio; giorni 32 lavorativi oltre il 14 anno di servizio. 2. La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori centrali e dei DAV, ai direttori centrali e ai direttori dei DAV per i dirigenti preposti alle unita' organiche dei servizi e dei dipartimenti. 3. La malattia superiore a 5 giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse. 4. In caso di rientro anticipato o di richiamo dalle ferie per esigenze aziendali, oltre alle spese di viaggio, le spese sostenute e documentate dal dirigente per vitto ed alloggio nei limiti giornalieri fissati dal trattamento di trasferta, sono a carico dell'Azienda. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. Fermo restando il principio della irrinunciabilita' delle ferie, qualora per comprovate esigenze di servizio queste ultime non risultino in tutto o in parte fruite entro l'anno di competenza, le ferie residue dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.