Art. 9.
                                Ferie
 
  1.  A  partire  dal  1›  gennaio  1988,  il  personale dirigente ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata:
   giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14› anno di servizio;
   giorni 32 lavorativi oltre il 14› anno di servizio.
  2.  La  competenza  a concedere le ferie e' attribuita al direttore
generale per i direttori centrali e dei DAV, ai direttori centrali  e
ai  direttori  dei DAV per i dirigenti preposti alle unita' organiche
dei servizi e dei dipartimenti.
  3.  La  malattia  superiore  a  5  giorni, debitamente certificata,
intervenuta durante il periodo di godimento delle  ferie,  interrompe
le ferie stesse.
  4.  In  caso  di  rientro  anticipato o di richiamo dalle ferie per
esigenze aziendali, oltre alle spese di viaggio, le spese sostenute e
documentate   dal   dirigente   per  vitto  ed  alloggio  nei  limiti
giornalieri fissati dal  trattamento  di  trasferta,  sono  a  carico
dell'Azienda.
  5.  La  risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non
pregiudica il diritto alle ferie maturate.
  6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il
dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai  mesi  di  servizio
prestati.
  7. Fermo restando il principio della irrinunciabilita' delle ferie,
qualora  per  comprovate  esigenze  di  servizio  queste  ultime  non
risultino  in  tutto o in parte fruite entro l'anno di competenza, le
ferie  residue  dovranno  essere  fruite  entro  il  primo   semestre
dell'anno successivo.