Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le universita' non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo e' riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza. 3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le universita' non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette universita' non statali, nonche' per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi. 4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria. 5. Per le finalita' di cui al comma 4, le universita' non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennita' di anzianita', maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreche' i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23. 6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconoscuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le universita' non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. 7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'universita' per l'indennita' maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 e' liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'universita' allo stesso titolo. 8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universita' non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle universita' statali.
Note all'art. 4: - Il D.P.R. n. 1092/1973 reca: "Testo unico sulle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato". - L'art. 13 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) cosi' prevede: "Art. 13 (Ritenute in conto entrate Tesoro). - A decorrere dal 1 gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento; 1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita'; 2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851; 3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804; 4) dell'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'; 6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16. Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092". - L'art. 6 della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) cosi' stabilisce: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2". - L'art. 28 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita') cosi' sancisce: "Art. 28 (Ricongiungiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita). - 1. Nei confronti del personale docente e non docente gia' dipendente da enti universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o qualifiche funzionali del personale delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai ruoli del personale docente e non docente delle Universita' statali ai ruoli del personale di enti universitari non statali. 2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata liquidata l'indennita' di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potra' chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali".