Art. 4. 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ai professori  ed  ai  ricercatori  universitari  in  servizio
presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento
di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti  civili  dello
Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei
dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, quando cio' sia previsto  da  apposita
norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento  di
quiescenza sono adottati con la  stessa  procedura  prevista  per  il
personale delle universita' statali. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
le universita' non statali sono tenute al versamento in conto entrate
Tesoro di una ritenuta a carico del personale  nella  misura  fissata
dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976,  n.  177,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' al versamento di un contributo
pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale  obbligo  e'
riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili  ai  fini
del trattamento di quiescenza. 
  3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi  assicurativi  connessi
con il servizio prestato  presso  le  universita'  non  statali,  con
iscrizione a forme  obbligatorie  di  previdenza  diverse  da  quella
prevista per i dipendenti statali,  si  applica  l'articolo  6  della
legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche
per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili
a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi  di  previdenza
esistenti presso le predette universita' non statali, nonche' per  il
trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi. 
  4. Il personale di  cui  al  comma  1  e'  iscritto,  ai  fini  del
trattamento  di  previdenza,  all'Ente  nazionale  di  previdenza   e
assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando cio' sia previsto
da apposita norma statutaria. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, le universita'  non  statali
provvedono a versare all'ENPAS l'indennita' di  anzianita',  maturata
da ciascun dipendente alla data di iscrizione  a  quest'ultimo  Ente.
Per  i  periodi  di  servizio  che  abbiano  comunque  dato  luogo  a
versamento di contributi all'ENPAS gli stessi  restano  acquisiti  al
predetto  Ente,  sempreche'  i  periodi  medesimi  non  siano   stati
ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 
23. 
  6.  Ai  fini  della  ricongiunzione  nell'ambito   della   gestione
previdenziale ENPAS di tutti i servizi  o  periodi  gia'  riconoscuti
utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le
universita' non statali, l'Ente stesso, in relazione  alla  posizione
giuridica  ed  economica  rivestita  dal  personale  interessato   ed
all'anzianita'  di  servizio  maturata  alla  data   di   iscrizione,
determina in via  teorica  l'importo  dell'indennita'  di  buonuscita
riferita alla predetta data di iscrizione,  secondo  le  disposizioni
del proprio ordinamento. 
  7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'universita' per
l'indennita' maturata dai singoli dipendenti e l'importo  teorico  di
cui al comma 6 e' liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre
mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'universita' allo
stesso titolo. 
  8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e
la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il  finanziamento
delle finalita' del soppresso Ente nazionale  per  l'assistenza  agli
orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universita'  non  statali
legalmente  riconosciute  sono   soggette   alla   disciplina   delle
universita' statali. 
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  D.P.R.  n.  1092/1973  reca:  "Testo unico sulle
          pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato".
             - L'art. 13 della legge n. 177/1976 (Collegamento  delle
          pensioni   del   settore   pubblico   alla  dinamica  delle
          retribuzioni. Miglioramento del trattamento  di  quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza) cosi' prevede:
             "Art.  13  (Ritenute  in  conto  entrate  Tesoro).  -  A
          decorrere  dal  1  gennaio  1976, i dipendenti dello Stato
          sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7
          per cento dell'80 per cento;
              1)  dello   stipendio   lordo   e   della   tredicesima
          mensilita';
              2)  dell'assegno  perequativo  pensionabile di cui alla
          legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni  o
          indennita'  di  cui  alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30
          luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16  novembre
          1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
              3)  dell'indennita'  di  funzione di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla
          legge 10 dicembre 1973, n. 804;
              4) dell'assegno  personale  di  cui  all'art.  202  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3;
              5)  dell'indennita'  integrativa  speciale  di cui alla
          legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
          integrazioni,   compreso   l'importo   corrisposto    sulla
          tredicesima mensilita';
              6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai
          fini  della  maggiorazione  della  base pensionabile di cui
          agli articoli 15 e 16.
             Agli  effetti  del   precedente   comma,   gli   assegni
          imponibili  si considerano integralmente anche se dovuti in
          misura ridotta.
             A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il  secondo
          comma   dell'art.   3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
             - L'art. 6 della legge n.  29/1979  (Ricongiunzione  dei
          periodi  assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
          cosi' stabilisce:
             "Art. 6. - In deroga a quanto  previsto  dagli  articoli
          precedenti,  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
          connessi al servizio prestato  presso  enti  pubblici,  dei
          quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
          il  trasferimento  del  personale  ad  altri enti pubblici,
          avviene  d'ufficio   presso   la   gestione   previdenziale
          dell'ente  di  destinazione  e  senza  oneri  a  carico dei
          lavoratori interessati.
             A  tal  fine,  le  gestioni  assicurative di provenienza
          versano a quelle di destinazione i  contributi  di  propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso  del  4,50  per  cento,  secondo  i  criteri  di  cui
          all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.
             Eventuali  ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad  altre
          gestioni possono essere  ricongiunti  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 2".
             -  L'art. 28 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale
          tecnico  ed   amministrativo   delle   Universita')   cosi'
          sancisce:
             "Art.  28  (Ricongiungiunzione  dei  servizi ai fini del
          trattamento  di  buonuscita).  -  1.  Nei   confronti   del
          personale  docente  e  non  docente gia' dipendente da enti
          universitari non  statali  inquadrato  ovvero  immesso  nei
          corrispondenti  ruoli o qualifiche funzionali del personale
          delle Universita' statali si applica, per la ricongiunzione
          dei servizi ai  fini  del  trattamento  di  buonuscita,  la
          disciplina   di   cui   all'articolo  76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761.  La
          medesima  disciplina  si  applica  in caso di passaggio dai
          ruoli del personale docente e non docente delle Universita'
          statali ai ruoli del personale  di  enti  universitari  non
          statali.
             2.   Il   personale   dipendente  da  enti  universitari
          soppressi, al quale sia  stata  liquidata  l'indennita'  di
          fine  servizio  a  carico degli enti di provenienza, potra'
          chiedere la  ricongiunzione,  ai  fini  previdenziali,  del
          precedente servizio con quello statale entro sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero
          dalla successiva data di inquadramento o di  immissione  in
          ruolo, mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di
          previdenza ed assistenza per i dipendenti statali".