Art. 5. 
                             Convenzioni 
  1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga  alla  disciplina  in
materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,   stipulare
convenzioni con le cooperative  che  svolgono  le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  per  la  fornitura  di  beni  e
servizi  diversi  da  quelli  socio-sanitari  ed  educativi,  purche'
finalizzate  a  creare  opportunita'  di  lavoro   per   le   persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le
cooperative debbono risultare  iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'articolo 9, comma 1.