Art. 9. 
                         Normativa regionale 
  1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le  regioni  emanano  le  norme  di  attuazione.  A  tal  fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi  socio-sanitari,
nonche' con le attivita' di formazione professionale  e  di  sviluppo
della occupazione. 
  2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop-
erative  sociali  e  le   amministrazioni   pubbliche   che   operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalita'  degli  operatori  e  l'applicazione   delle   norme
contrattuali vigenti. 
  3. Le regioni emanano altresi'  norme  volte  alla  promozione,  al
sostegno e  allo  sviluppo  della  cooperazione  sociale.  Gli  oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono  posti
a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime.