Art. 2. La scheda di dimissione ospedaliera deve recare la firma del medico curante, nonche' quella del responsabile di divisione, il quale as- sume la responsabilita' della regolare compilazione della stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969. Costituiscono compiti del direttore sanitario la verifica della completezza delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e la trasmissione delle stesse alla regione ed al Ministero della sanita'.