Art. 2.
  La scheda di dimissione ospedaliera deve recare la firma del medico
curante,  nonche'  quella del responsabile di divisione, il quale as-
sume la responsabilita' della regolare compilazione della stessa,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969.
  Costituiscono  compiti  del  direttore  sanitario la verifica della
completezza delle informazioni contenute nella scheda  di  dimissione
ospedaliera  e  la  trasmissione  delle  stesse  alla  regione  ed al
Ministero della sanita'.