Art. 4.
  La  rilevazione  sistematica  delle  informazioni  contenute  nella
scheda di dimissione ospedaliera e' finalizzata anche a sostituire la
rilevazione  statistica  dei  ricoverati  negli  istituti   di   cura
attualmente operata attraverso il Mod. ISTAT/D/10.
  Delle  informazioni  obbligatoriamente  contenute  nella  scheda di
dimissione ospedaliera di cui al  precedente  articolo,  le  seguenti
costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale:
    1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
    2) sesso;
    3) data di nascita;
    4) comune di nascita;
    5) regione di appartenenza;
    6) unita' sanitaria locale di iscrizione;
    7) regime di ricovero;
    8) data di ricovero;
    9) tipo di ricovero;
   10) motivo del ricovero;
   11) traumatismi o intossicazioni;
   12) reparto di dimissione;
   13) area funzionale di dimissione;
   14) data di dimissione o morte;
   15) modalita' di dimissione;
   16) diagnosi principale alla dimissione;
   17)   patologie   concomitanti   o   complicanze   della  malattia
principale;
   18) intervento chirurgico principale o parto;
   19) altri interventi e procedure;
   20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
   21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero  di  giornate  di
presenza.