Art. 4. La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e' finalizzata anche a sostituire la rilevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura attualmente operata attraverso il Mod. ISTAT/D/10. Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al precedente articolo, le seguenti costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale: 1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 2) sesso; 3) data di nascita; 4) comune di nascita; 5) regione di appartenenza; 6) unita' sanitaria locale di iscrizione; 7) regime di ricovero; 8) data di ricovero; 9) tipo di ricovero; 10) motivo del ricovero; 11) traumatismi o intossicazioni; 12) reparto di dimissione; 13) area funzionale di dimissione; 14) data di dimissione o morte; 15) modalita' di dimissione; 16) diagnosi principale alla dimissione; 17) patologie concomitanti o complicanze della malattia principale; 18) intervento chirurgico principale o parto; 19) altri interventi e procedure; 20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero; 21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di presenza.