Art. 5. Con successivi decreti ministeriali verranno specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi di codifica che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare. Analogamente, saranno inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo scopo di consentire, da un lato, lo sviluppo di un sistema di valutazione della attivita' ospedaliera e, dall'altro, di disporre di una rilevazione epidemiologica sistematica sulla popolazione dei dimessi dagli ospedali per acuti.