Art. 5.
  Con    successivi   decreti   ministeriali   verranno   specificati
analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella  scheda  di
dimissione  ospedaliera  ed  i relativi sistemi di codifica che tutti
gli istituti di ricovero  dovranno  adottare.  Analogamente,  saranno
inoltre disciplinati i flussi informativi generati dalla scheda, allo
scopo  di  consentire,  da  un  lato,  lo  sviluppo  di un sistema di
valutazione della attivita' ospedaliera e, dall'altro, di disporre di
una rilevazione  epidemiologica  sistematica  sulla  popolazione  dei
dimessi dagli ospedali per acuti.