Art. 2. 1. Gli intermediari di cui all'articolo precedente sono tenuti a esporre nei locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e gli avvisi sintetici, nonche' a mettere a disposizione della clientela i fogli informativi analitici. Per locale aperto al pubblico, ai fini della presente disciplina, si intende qualunque lo- cale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato. 2. Le informazioni da rendere pubbliche, salvo ulteriori precisazioni previste dalle istruzioni della Banca d'Italia, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154, sono le seguenti: la denominazione dell'intermediario; il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive; la misura degli interessi di mora per le operazioni attive; le valute applicate, per l'imputazione degli interessi attivi e passivi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 154; il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia; l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela; il rendimento effettivo dei titoli di propria emissione finalizzati alla raccolta di risparmio, nonche' i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento puo' eventualmente variare; ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato alla legge n. 154 ovvero nelle disposizioni della Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' inoltre prevedere che siano indicati i tempi massimi di esecuzione delle operazioni per la parte di competenza di ciascun intermediario nonche' i tempi massimi di riconoscimento delle disponibilita' in relazione all'utilizzo delle procedure interbancarie. 3. Gli avvisi sintetici devono fornire a tutti coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi dell'elenco allegato alla legge n. 154 in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi devono avere un formato non inferiore a cm. 70 x 100, nonche' veste tipografica e collocazione tali da facilitare la consultazione da parte della clientela. In particolare, in sede di prima applicazione: le aziende e gli istituti di credito speciale, per cio' che concerne il contenuto dell'avviso sintetico, devono attenersi agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana rispettivamente in data 25 ottobre 1988 e 16 maggio 1989; tutti gli intermediari di cui all'art. 1 della legge n. 154 che pongano in essere operazioni di negoziazione in cambi, devono predisporre un avviso sintetico che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. 4. I fogli informativi analitici devono presentare caratteristiche di asportabilita' e riportare tutte le informazioni sopra elencate riferite quanto meno alle operazioni dell'elenco allegato alla legge n. 154, come integrato dalla Banca d'Italia, dettagliate secondo le modalita' di esecuzione. 5. La Banca d'Italia, nel rispetto dei principi sopra richiamati, puo' emanare ulteriori istruzioni in materia di forma, contenuto e modalita' degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici. In particolare, tenuto conto della circostanza che taluni intermediari gia' predispongono una documentazione equivalente a quella contenuta nei fogli informativi, la Banca d'Italia puo' individuare i casi in cui l'obbligo e' da considerarsi assolto mediante detta documentazione. La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di prevedere che, per alcune operazioni ricomprese nell'elenco allegato alla legge n. 154 la pubblicita' possa attuarsi a mezzo dei soli avvisi sintetici, in considerazione dell'assenza di ulteriori informazioni significative da inserire nei fogli informativi. 6. La pubblicita' nelle forme e nei contenuti sopra indicati riguarda separatamente sia i prodotti propri sia quelli eventualmente commercializzati per conto degli altri intermediari sottoposti alla presente normativa. Gli intermediari che si avvalgano della rete distributiva di altri soggetti devono provvedere a fornire tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. 7. La Banca d'Italia puo' individuare altre operazioni e servizi, diversi da quelli dell'elenco allegato alla legge n. 154, da sottoporre agli obblighi di pubblicita' di cui ai commi precedenti, stabilendo forma, contenuto e modalita'. Tra tali operazioni e servizi la Banca d'Italia deve comunque includere il leasing finanziario, l'acquisto di crediti d'impresa, la raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari, la consulenza in valori mobiliari e le operazioni di collocamento di titoli pubblici, acquisendo le valutazioni degli organi competenti.