Art. 2.
  1. Gli intermediari di cui all'articolo precedente  sono  tenuti  a
esporre  nei  locali aperti al pubblico il testo della legge n. 154 e
gli  avvisi  sintetici,  nonche'  a  mettere  a  disposizione   della
clientela  i  fogli  informativi  analitici.  Per  locale  aperto  al
pubblico, ai fini della presente disciplina, si intende qualunque lo-
cale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato.
  2.  Le  informazioni  da   rendere   pubbliche,   salvo   ulteriori
precisazioni  previste  dalle istruzioni della Banca d'Italia, per le
operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato  alla  legge  n.
154, sono le seguenti:
   la denominazione dell'intermediario;
   il  tasso  massimo per le operazioni attive e quello minimo per le
passive;
   la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;
   le valute applicate, per l'imputazione degli  interessi  attivi  e
passivi,  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 7 della legge n.
154;
   il prezzo e le altre condizioni praticate per i  servizi  indicati
nell'elenco  allegato  alla  legge  n.  154 ovvero nelle disposizioni
della Banca d'Italia;
   l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
   il  rendimento  effettivo  dei   titoli   di   propria   emissione
finalizzati   alla   raccolta   di  risparmio,  nonche'  i  parametri
predeterminati in base ai quali tale  rendimento  puo'  eventualmente
variare;
   ogni  altro  onere  o  condizione  di  natura  economica, comunque
denominati, gravanti sulla clientela per le operazioni  e  i  servizi
indicati   nell'elenco  allegato  alla  legge  n.  154  ovvero  nelle
disposizioni della Banca d'Italia.
  La Banca d'Italia puo' inoltre prevedere che siano indicati i tempi
massimi di esecuzione delle operazioni per la parte di competenza  di
ciascun intermediario nonche' i tempi massimi di riconoscimento delle
disponibilita'    in    relazione    all'utilizzo   delle   procedure
interbancarie.
  3. Gli avvisi sintetici devono fornire a tutti coloro  che  entrano
in  contatto  diretto  con  gli  intermediari  una  prima  essenziale
informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e
per i servizi dell'elenco allegato alla  legge  n.  154  in  modo  da
favorire  il  confronto tra gli intermediari. Gli avvisi devono avere
un formato non inferiore a cm. 70 x 100, nonche' veste tipografica  e
collocazione  tali  da  facilitare  la  consultazione  da parte della
clientela. In particolare, in sede di prima applicazione:
   le aziende e gli  istituti  di  credito  speciale,  per  cio'  che
concerne  il  contenuto  dell'avviso sintetico, devono attenersi agli
schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana  rispettivamente
in data 25 ottobre 1988 e 16 maggio 1989;
   tutti  gli  intermediari  di cui all'art. 1 della legge n. 154 che
pongano  in  essere  operazioni  di  negoziazione  in  cambi,  devono
predisporre  un  avviso  sintetico  che  indichi  i  tassi  di cambio
praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle  valute  nonche'
le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.
  4.  I fogli informativi analitici devono presentare caratteristiche
di asportabilita' e riportare tutte le  informazioni  sopra  elencate
riferite  quanto meno alle operazioni dell'elenco allegato alla legge
n. 154, come integrato dalla Banca d'Italia, dettagliate  secondo  le
modalita' di esecuzione.
  5.  La  Banca d'Italia, nel rispetto dei principi sopra richiamati,
puo' emanare ulteriori istruzioni in materia di  forma,  contenuto  e
modalita'  degli  avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici.
In  particolare,  tenuto   conto   della   circostanza   che   taluni
intermediari  gia'  predispongono  una  documentazione  equivalente a
quella contenuta  nei  fogli  informativi,  la  Banca  d'Italia  puo'
individuare  i  casi  in  cui  l'obbligo  e'  da considerarsi assolto
mediante detta documentazione. La Banca d'Italia ha inoltre  facolta'
di  prevedere  che,  per  alcune  operazioni  ricomprese  nell'elenco
allegato alla legge n. 154 la pubblicita' possa attuarsi a mezzo  dei
soli  avvisi  sintetici,  in considerazione dell'assenza di ulteriori
informazioni significative da inserire nei fogli informativi.
  6. La pubblicita'  nelle  forme  e  nei  contenuti  sopra  indicati
riguarda separatamente sia i prodotti propri sia quelli eventualmente
commercializzati  per  conto degli altri intermediari sottoposti alla
presente normativa. Gli intermediari  che  si  avvalgano  della  rete
distributiva   di   altri   soggetti   devono  provvedere  a  fornire
tempestivamente a questi ultimi i dati  da  pubblicizzare  attraverso
gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.
  7.  La  Banca d'Italia puo' individuare altre operazioni e servizi,
diversi  da  quelli  dell'elenco  allegato  alla  legge  n.  154,  da
sottoporre  agli  obblighi di pubblicita' di cui ai commi precedenti,
stabilendo forma,  contenuto  e  modalita'.  Tra  tali  operazioni  e
servizi   la  Banca  d'Italia  deve  comunque  includere  il  leasing
finanziario, l'acquisto di crediti d'impresa, la raccolta  di  ordini
di   negoziazione  di  valori  mobiliari,  la  consulenza  in  valori
mobiliari  e  le  operazioni  di  collocamento  di  titoli  pubblici,
acquisendo le valutazioni degli organi competenti.