Art. 4. 1. La Banca d'Italia puo' prevedere, per motivate ragioni tecniche, modalita' diverse per la forma dei contratti per i quali, all'atto della stipula, in ragione delle caratteristiche dei mercati nei quali le operazioni e servizi vengono posti in essere, non siano determinabili tutte le condizioni economiche o non siano individuabili tutti gli elementi per definire il prezzo unitario dell'operazione. 2. La Banca d'Italia puo' altresi' individuare modalita' particolari per i contratti relativi a operazioni e servizi che si innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per iscritto.