Art. 4.
  1. La Banca d'Italia puo' prevedere, per motivate ragioni tecniche,
modalita' diverse per la forma dei contratti per  i  quali,  all'atto
della stipula, in ragione delle caratteristiche dei mercati nei quali
le   operazioni   e  servizi  vengono  posti  in  essere,  non  siano
determinabili  tutte   le   condizioni   economiche   o   non   siano
individuabili  tutti  gli  elementi  per  definire il prezzo unitario
dell'operazione.
  2.  La  Banca  d'Italia   puo'   altresi'   individuare   modalita'
particolari  per  i  contratti relativi a operazioni e servizi che si
innestano su rapporti preesistenti originati da contratti redatti per
iscritto.