Art. 2.
                    Tasso annuo effettivo globale
  1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e' il  tasso  che  rende
uguale,  su  base  annua,  la  somma  del valore attuale di tutti gli
importi che compongono il finanziamento erogato  dal  creditore  alla
somma  del  valore  attuale  di tutte le rate di rimborso. Il TAEG e'
calcolato mediante la formula riportata in  allegato  1  al  presente
decreto e va indicato con due cifre decimali.
  2.  Il  TAEG  e'  un indicatore sintetico e convenzionale del costo
totale del credito, da determinare  mediante  la  formula  prescritta
qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi
a carico del consumatore.
  3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:
    a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
    b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
    c)  le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate,
se stabilite dal creditore;
    d)  le  spese  per  le  assicurazioni  o  garanzie,  imposte  dal
creditore,  intese  ad assicurargli il rimborso totale o parziale del
credito in caso di morte, invalidita',  infermita'  o  disoccupazione
del consumatore;
    e)  il  costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito;
    f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto  salvo  quanto
previsto dal comma seguente.
  4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:
    a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di
un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
    b)  le  spese,  diverse  dal  prezzo  di  acquisto,  a carico del
consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un  acquisto
in contanti o a credito;
    c)  le  spese  di  trasferimento  fondi  e  di tenuta di un conto
destinato a ricevere gli  importi  dovuti  dal  consumatore,  purche'
questi  disponga di una ragionevole liberta' di scelta e le spese non
siano anormalmente elevate;
    d) le quote  di  iscrizione  ad  enti  collettivi,  derivanti  da
accordi  distinti  dal contratto di credito, anche se incidenti sulle
condizioni di esso;
    e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle  di
cui alla lettera d) del comma precedente.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 20, comma 1, della
legge, in materia di annunci pubblicitari e  di  offerte  rivolte  al
pubblico,  il calcolo del TAEG di un'operazione di credito al consumo
e' eseguito al momento della stipulazione del relativo contratto  con
riferimento  alle  condizioni  in  esso  praticate.  Tale  calcolo e'
effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo
di tempo convenuto e che il creditore  e  il  consumatore  soddisfino
agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.
  6.  Nei  contratti di credito contenenti clausole che permettono di
modificare il tasso di interesse e l'importo o il  livello  di  altre
spese,  il  TAEG  e'  calcolato  nell'ipotesi che il tasso e le altre
spese  si  mantengano  fissi  rispetto  al  livello  iniziale  e   si
applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
  7. Nella formula per il calcolo del TAEG:
    a)  gli  intervalli  di  tempo  devono  essere espressi in anni o
frazioni di anno civile;
    b) tutti i passaggi matematici devono  essere  eseguiti  con  una
precisione  di  almeno  otto  cifre  decimali,  fermo restando quanto
previsto dal precedente comma 1.
  8. Il calcolo del TAEG  non  e'  richiesto  per  le  operazioni  di
credito al consumo effettuate nella forma dell'apertura di credito in
conto  corrente  ad  utilizzo  rotativo,  non connessa all'uso di una
carta di credito.