Art. 18. 
                            Norme diverse 
  1.  Al  primo  comma  dell'articolo  2544  del  codice  civile,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  societa'  edilizie  di
abitazione e i loro consorzi che non hanno  depositato  in  tribunale
nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due  anni  sono
sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica". 
  2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero  5),  e'
aggiunto il seguente: 
  "5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e  dei  loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti". 
  3.  Al  primo  comma  dell'articolo  61  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole:  "fra  impiegati  dello
Stato". 
  4. Al secondo comma dell'articolo 92  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono  soppresse  le  parole:
"tra dipendenti dello Stato". 
  5. L'articolo 46 del regolamento approvato  con  regio  decreto  12
febbraio 1911, n. 278, e' abrogato. 
  6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione
societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di  cui  all'articolo
2512 del codice civile". 
 
          Note all'art. 18:
             - Per il testo dell'art. 61, del D.P.R. n. 3/1957 (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili dello Stato), cosi' come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art. 61 (Limiti dell'incompatibilita').- Il divieto  di
          cui  all'articolo  precedente  non  si  applica nei casi di
          societa' cooperative.
             L'impiegato puo' essere prescelto come perito od arbitro
          previa autorizzazione del Ministro o del  capo  ufficio  da
          lui delegato".
             -  Il  testo  dell'art. 92 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme
          sullo stato giuridico del personale docente,  direttivo  ed
          ispettivo  della  scuola materna, elementare, secondaria ed
          artistica  dello  Stato),  cosi'  come   modificato   dalla
          presente legge e' il seguente:
             "Art.    92    (Altre    incompatibilita'-Decadenza).-Il
          personale, di cui al presente decreto, non puo'  esercitare
          attivita'  commerciale,  industriale  e  professionale, ne'
          puo' assumere  o  mantenere  impieghi  alle  dipendenze  di
          privati  o  accettare cariche in societa' costituite a fine
          di lucro, tranne che si tratti di cariche  in  societa'  od
          enti  per  i  quali la nomina e' riservata allo Stato e sia
          intervenuta l'autorizzazione del Ministro per  la  pubblica
          istruzione.
             Il  divieto,  di cui al precedente comma, non si applica
          nei casi di societa' cooperative.
             Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi
          precedenti  viene  diffidato  al  Ministro  per la pubblica
          istruzione o dal provveditore agli studi  a  cessare  dalla
          situazione di incompatibilita'.
             L'ottemperanza   alla   diffida  non  preclude  l'azione
          disciplinare.
             Decorsi  quindici  giorni  dalla   diffida   senza   che
          l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza
          con  provvedimento del Ministro per le pubblica istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          per  il  personale  appartenente  ai  ruoli  nazionali; con
          provvedimento  del  provveditore  agli  studi,  sentito  il
          consiglio   scolastico   provinciale,   per   il  personale
          appartenente ai ruoli provinciali.
             Al   personale    docente    e'    consentito,    previa
          autorizzazione  del  direttore  didattico  o  del  preside,
          l'esercizio  di  libere  professioni  che  non   siano   di
          pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti
          alla  funzione  docente e siano compatibili con l'orario di
          insegnamento e di servizio.
             Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso  ricorso
          al provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
             -  Per  il  titolo  del R.D. n. 278/1911 si veda in nota
          all'art.  13.
             - Il testo dell'art. 13  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947,
          cosi'  come  modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio
          1971, n. 127, dall'art. 6 della legge 8 novembre  1991,  n.
          381, e dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel
          registro  prefettizio  delle cooperative di cui all'art. 14
          del regolamento approvato con  regio  decreto  12  febbraio
          1911,   n.  278,  oltre  alle  cooperative  ammissibili  ai
          pubblici appalti, devono essere iscritti:
               a) tutte le altre  cooperative  legalmente  costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
               b) (soppressa).
             Il  registro  e'  tenuto  distintamente  per  sezioni  a
          seconda della diversa natura  ed  attivita'  degli  enti  e
          cioe':
               sezione cooperazione di consumo;
               sezione cooperazione di produzione e lavoro;
               sezione cooperazione agricola;
               sezione cooperazione edilizia;
               sezione cooperazione di trasporto;
               sezione cooperazione della pesca;
               sezione cooperazione mista;
               sezione cooperazione sociale;
               sezione   societa'   di   mutuo   soccorso   ed   enti
          mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.
             Oltre  che  nella  sezione  per  essere   specificamente
          prevista,   le  cooperative  sociali  sono  iscritte  nella
          sezione cui  direttamente  afferisce  l'attivita'  da  esse
          svolta".