Art. 20. 
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle
                             cooperative 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, e' soppressa la gestione  fuori
bilancio relativa al "Fondo contributi di  pertinenza  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale  per  le  spese  relative  alle
ispezioni ordinarie". Restano  fermi  i  compiti  e  le  funzioni  di
competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947,  n.  1577,   e   successive   modificazioni,   come   integrato
dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli
stanziamenti  di  appositi  capitoli  da  istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e  da
alimentarsi in relazione: 
     a) al gettito dei contributi di cui all'articolo  8  del  citato
decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; 
     b) al gettito dei contributi di cui all'articolo  11,  comma  6,
della presente legge; 
     c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal  1993,  nel
10 per cento del contributo di cui alla lettera a),  a  carico  delle
societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,  ivi
compresi  quelli  aderenti  alle  associazioni  riconosciute  di  cui
all'articolo 11, comma 1, primo periodo;  tale  maggiorazione  potra'
essere successivamente adeguata in relazione  ad  eventuali  maggiori
oneri connessi all'attuazione della presente legge; 
     d) agli  eventuali  avanzi  di  amministrazione  della  gestione
soppressa. 
  2. Ai fini di  quanto  disposto  dal  comma  1,  i  contributi  ivi
previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro  del  tesoro,  ai  capitoli  di
spesa da istituirsi ai sensi del comma 1. 
 
          Nota all'art. 20.
             - Per il testo dell'art. 8 del D.L.C.P.S.  n.  1577/1947
          si veda in nota all'art. 15.