Art. 12. 
 Concessione, ad imprese esercenti attivita' di autoripara zione, di 
 compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi. 
  1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche
dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo
unico delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 
85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo  articolo,  e  in
relazione a particolari  e  contingenti  situazioni  operative  degli
uffici provinciali della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro  dei  trasporti,
nelle province individuate con proprio  decreto,  puo'  affidare,  in
concessione quinquennale,  le  revisioni  periodiche  dei  veicoli  a
motore e dei rimorchi capaci di contenere al  massimo  sedici  posti,
compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo  a  pieno
carico  fino  a  35  quintali,  ad  imprese  esercenti  attivita'  di
autoriparazione iscritte nel registro di  cui  all'articolo  2  della
presente  legge  e   in   possesso   delle   attrezzature   e   delle
strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione. 
  2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio  decreto,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  le
attrezzature e le strumentazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
operazioni e le modalita' tecniche ed amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma. 
  3.  La  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
trasporti  in  concessione  del  Ministero  dei  trasporti   effettua
periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al  comma
1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui  rimorchi
sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso
le officine sono effettuati dagli impiegati di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come  sostituito
dall'articolo 17 della legge 1' dicembre  1986,  n.  870,  e  con  le
modalita' di cui ai commi l, 2, 3 e 4 dell'articolo 19  della  stessa
legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle  officine
e' versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate  dello
Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato  di  previsione
dell'entrata, la cui denominazione e' conseguentemente modificata con
decreto del Ministro del tesoro. 
  4. Qualora, in occasione dei  controlli  di  cui  al  comma  3,  si
accerti  che  l'impresa  non  dispone  delle  attrezzature  e   delle
strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la
concessione di cui al medesimo comma 1. 
  5. Il Ministro dei trasporti, con  proprio  decreto,  determina  le
tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli  a  motore  e  dei
rimorchi effettuate dalla  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei  trasporti  e
dalle imprese di cui al comma 1, nonche' le tariffe per  i  controlli
periodici presso le officine  effettuati,  dalla  Direzione  generale
della motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  del
Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono deter-
minate in misura tale da assicurare il mantenimento  del  livello  di
gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente
a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  6. Le imprese di cui al comma 1, ai  fini  dell'annotazione,  sulla
carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli  a  motore  e  dei
rimorchi effettuate, trasmettono, al competente  ufficio  provinciale
della motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  del
Ministero  dei  trasporti,  entro  il  termine  e  con  le  modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
   a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio; 
   b) la certificazione della revisione effettuata,  con  indicazione
delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti; 
   c) l'attestazione  del  pagamento,  da  parte  dell'utente,  delle
tariffe per le operazioni di revisione eseguite. 
  7.  Gli  uffici  provinciali  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano,  sulla
carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio,  entro  e
non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui
al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la  carta
di circolazione e' a disposizione, presso i suddetti uffici,  per  il
ritiro a cura delle imprese di cui al comma l,  che  provvedono  alla
restituzione all'utente. 
  8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo  a
motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione
di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la
carta di circolazione. 
  9.  Il  sesto  comma  dell'articolo  55  del  citato  testo  unico,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  393  del
1959, e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato  alla
revisione e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione e'
del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire  unmilione  se
la violazione e' ripetuta". 
  10. Il Ministro dei trasporti,  con  proprio  decreto,  stabilisce,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
   a) le sanzioni amministrative,  ivi  compresa  l'eventuale  revoca
della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui
al medesimo comma, nel caso di rilascio  di  false  certificazioni  o
attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o  di  revisioni
effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti; 
   b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui  al
comma 1,  per  la  violazione  degli  obblighi  di  trasmissione,  al
competente ufficio provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti  in  concessione  del  Ministero   dei   trasporti,   della
documentazione di cui al comma 6. 
 
          Note all'art. 12:
             -  L'art.  55  del  testo  unico   delle   norme   sulla
          circolazione  stradale,  approvato  con D.P.R. n. 393/1959,
          cosi' come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980  e
          come  ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  55  (Revisioni).  -  Il  Ministro  dei  trasporti
          dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale  o
          parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'  e  che  i  veicoli  non producano emanazioni
          inquinanti.
             Le  prescrizioni  contenute  nei  decreti  ministeriali,
          emanati  in  applicazione  del  comma  precedente,  debbono
          essere in armonia con quelle contenute nelle direttive  del
          Consiglio o della commissione delle Comunita' europee rela-
          tive al controllo tecnico dei veicoli a motore.
             I  decreti  di  revisione  parziale, per quanto riguarda
          l'inquinamento atmosferico, sono disposti di  concerto  con
          il Ministro della sanita'.
             Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i ciclomotori sono
          sottoposti a revisione singola quando si  abbia  motivo  di
          ritenere   che   non   rispondano   piu'  ai  requisiti  di
          silenziosita' prescritti.
             Gli  ispettorati  della  motorizzazione  civile  possono
          ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di singoli
          veicoli.
            Chiunque  circola  con  un  veicolo  che  non  sia  stato
          presentato   alla  revisione  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          trecentomila  a  lire  cinquecentomila.  La sanzione e' del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  seicentomila  a   lire
          unmilione se la violazione e' ripetuta.
             La  carta  di circolazione e' ritirata immediatamente da
          chi   accerta   la   contravvenzione    ed    e'    inviata
          all'ispettorato   presso  il  quale  l'interessato  intende
          effettuare la revisione; e' restituita, se del  caso,  dopo
          l'adempimento della prescrizione omessa".
             -   Il   testo  dell'art.  4  della  legge  n.  625/1978
          (Provvedimenti urgenti per  il  funzionamento  dei  servizi
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per  le
          operazioni  in  materia  di motorizzazione e modifiche alla
          legge  6  giugno  1974,  n.  298),  cosi'  come  modificato
          dall'art. 17 della legge n. 870/1986, e' il seguente:
             "Art.   4.   -   Sono  effettuati  esclusivamente  dagli
          impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica  della
          Direzione   generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione,  con  eventuale  collaborazione
          degli  impiegati  di  cui  al  secondo  comma  del presente
          articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla
          predetta Direzione generale:
              a) gli esami per la patente  di  guida  dei  veicoli  a
          motore  delle  categorie  D,  E  ed F e per il rilascio dei
          certificati di abilitazione professionale;
              b) gli esami di idoneita' per insegnanti  e  istruttori
          di scuola guida;
              c)  le  visite  e  prove di autobus di peso complessivo
          superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati.
             Le  operazioni  tecniche  previste ai numeri 1), 3), 7),
          10), 11) e 12)  della  tabella  2  allegata  alla  presente
          legge,   non  riservate  alla  competenza  degli  impiegati
          direttivi tecnici ai sensi del  primo  comma  del  presente
          articolo,  sono  effettuate  anche  da  impiegati del ruolo
          della carriera di concetto della Direzione  generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,
          muniti del titolo di studio  di  perito  industriale  o  di
          geometra  o  del diploma di maturita' scientifica, all'uopo
          abilitati dopo aver seguito con esito  favorevole  apposito
          corso di qualificazione.
             Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e
          C  possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo
          della carriera  direttiva  amministrativa  della  Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione, dagli impiegati del ruolo  della  carriera  di
          concetto della stessa Direzione generale con titolo di stu-
          dio  diverso  da  quelli  indicati  nel  secondo  comma del
          presente articolo nonche' dagli impiegati del  ruolo  della
          carriera  esecutiva  della  suddetta Direzione generale, in
          servizio alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  purche'  abilitati  a  seguito di apposito corso di
          qualificazione.
             Le operazioni di cui ai precedenti commi possono  essere
          pure  effettuate  dagli  impiegati dei ruoli ad esaurimento
          istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413,  in  relazione
          alle  rispettive  qualifiche  e  dopo  aver  conseguito  la
          prevista  abilitazione  a  seguito  di  apposito  corso  di
          qualificazione.
             Il   Ministro  dei  trasporti  stabilisce,  con  proprio
          decreto, le norme e le modalita' di effettuazione dei corsi
          di qualificazione previsti nel presente articolo.
             L'art. 5- bis sub articolo unico della legge 16 febbraio
          1967,  n.     14,  che  ha   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
          e' abrogato".
             - Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della  legge
          n.    870/1986  (Misure urgenti straordinarie per i servizi
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti  in  concessione del Ministero dei trasporti), e'
          il seguente:
             "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5)  e  6)
          della  tabella  3,  allegata  alla  presente legge, possono
          essere effettuate - a richiesta degli interessati -  presso
          le  sedi  da  essi  predisposte e con tutte le spese a loro
          carico. In tal caso il personale sara' compensato  con  una
          indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
             2.   Qualora  i  servizi  vengano  effettuati  oltre  10
          chilometri dalla  sede  dell'ufficio,  al  personale  sara'
          riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
          di  missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
          previsti dalle vigenti disposizioni.
             3.  Qualora  i  servizi  di  cui  ai  commi   precedenti
          richiedessero   prestazioni   oltre   il   normale   orario
          d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche  il
          compenso  per  lavoro  straordinario  nella misura prevista
          dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
          richiedenti.
             4.  Per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui ai commi
          precedenti il  personale  e'  autorizzato  a  servirsi  del
          proprio  mezzo  di  trasporto  ed  il rimborso delle spese,
          stabilito dalle vigenti norme,  sara'  anch'esso  a  carico
          degli interessati richiedenti".