Art. 13. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985. 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7. 3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico puo' essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico- professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 50 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 e per il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 si veda in nota all'art. 5. - Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".