Art. 13. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui
all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, esercitano le attivita' di cui all'articolo 1,  e  le
attivita' specializzate ad esse assimilabili,  essendo  iscritte  nel
registro delle ditte di cui all'articolo 50 del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero  nell'albo  delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del
1985. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni
dalla data di iscrizione nel  registro  di  cui  all'articolo  2,  il
responsabile tecnico di cui all'articolo 7. 
  3. Nel caso delle  imprese  artigiane  iscritte  nell'albo  di  cui
all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima
applicazione della  presente  legge,  il  responsabile  tecnico  puo'
essere  designato,  anche   in   difetto   dei   requisiti   tecnico-
professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7,  nella  persona  del
titolare, ovvero  nelle  persone  di  un  socio  o  di  un  familiare
partecipante alla impresa o di un dipendente  la  cui  partecipazione
diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni  negli  ultimi
cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta 
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione  di
cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle  imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei  requisiti
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Note all'art. 13: 
             - Per il testo dell'art. 50 del  testo  unico  approvato
          con R.D. n. 2011/1934 e per  il  testo  dell'art.  5  della
          legge n. 443/1985 si veda in nota all'art. 5. 
             - Il testo dell'art. 4 della  legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla   documentazione    e    sulla    legalizzazione    e
          autenticazione di firme) e' il seguente: 
             "Art.  4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati o qualita' personali che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato    dal    sindaco,     il     quale     provvede
          all'autenticazione della sottoscrizione con  la  osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20".