Art. 4. 
  Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli 
  1. L'esercizio dell'attivita'  di  autoriparazione,  con  carattere
strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in
prevalenza attivita' di commercio di veicoli. 
  2. Le imprese  di  cui  al  comma  1,  per  poter  esercitare,  con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita'  di  autoriparazione,
devono essere iscritte in uno speciale elenco  del  registro  di  cui
all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza  dei  requisiti
di cui al comma 1 dell'articolo 3.